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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'art. 3 dello statuto, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: -fornire assistenza e servizi aziendali in ambito della qualita', della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'etica sociale comprendendo anche le misure strumentali - pratiche e autorizzazioni legali ; - realizzare sistemi informatici e prestare la relativa assistenza; - dare assistenza ed eseguire analisi e misure con riferibilita' metrologica elaborazioni di relazioni tecniche e rapporti di prova; - realizzare in c/proprio e/o terzi corsi di formazione; - eseguire campionamenti, rilievi e misurazioni negli ambiti di lavoro e nell'ambiente esterno; - fornire servizi di assistenza in genere nell'ambito della gestione aziendale; - fornire servizi di rilevamenti, analisi ed individuazioni in c/proprio e/o terzi di fattori di rischio ambientale, chimico, fisico. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto dei limiti sanciti delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni ed attivita' riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa qualsiasi attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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