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Art. 2 - finalita' (oggetto) 2. 1 l'associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche, di utilita' sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune. 2. 2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attivita' di azione sociale. L'associazione e' costituita per il perseguimento delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del d. Lgs 117/2017, con finalita' civiche, solidaristiche e utilita' sociale. 2. 3 in tale ottica l'associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una piu' ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il piu' alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalita' proprie. Art. 3 - attivita' 3. 1. L'associazione puo' svolgere tutte le attivita' propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede. 3. 2. A tal fine, in particolare, l'associazione puo' attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con questa convenzionate. Per lo svolgimento di tali attivita' l'associazione puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni dello stato, le regioni, gli enti locali, altri enti pubblici e quanti perseguano attivita' similari e puo' avvalersi anche del concorso di soggetti privati. 3. 3. Sono attivita' di interesse generale dell'associazione, ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs n. 117/2017: - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. L'associazione, inoltre, su iniziativa della presidenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, puo' mettere in atto le seguenti attivita' diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale: - organizzare campagne per la raccolta partecipata di quaderni di scuola, quaderni di scuola, diari e lettere e altro materiale prodotto da bambini/e e ragazzi/e nel passato e nel presente, su scala nazionale e internazionale; - digitalizzare e catalogare materiale appartenente a fondi pubblici o privati; - contribuire a conservare il materiale reperito e a promuovere il valore storico sociale e pedagogico; - gestire e arricchire l'archivio dei quaderni di scuola/exercise book attraverso prestiti e donazioni provenienti da fondi e altri archivi; - realizzare mostre su scala locale, nazionale o internazionale; - organizzare reading dei temi/dettati contenuti nei quaderni, anche focalizzati su particolari periodi storici o tematiche; - organizzare lavoratori per alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori, e iniziative dedicate per gli studenti universitari (storia e pedagogia); - sviluppo di progetti didattici, di divulgazione e di ricerca; - sviluppare progetti che utilizzino i contenuti dell' "archivio dei quaderni di scuola/exercise book archive" allo scopo di favorirne l'integrazione e l'interazione tra diverse culture e generazioni; - sviluppare forme innovative di divulgazione di contenuti archivistici; - collaborare a progetti di ricerca mettendo a disposizione il materiale digitalizzato e catalogato. 3. 4 per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2 l'associazione puo' svolgere qualunque attivita' ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potra' creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'associazione potra' quindi svolgere attivita' diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attivita' di interesse generale di cui all'art. 3, purche' finalizzate alraggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalita' istituzionali.
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