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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, procurando e dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare, scopo della societa' e' procurare ai soci occasioni di lavoro per il tramite dell'esercizio in forma associata, da parte dei soci lavoratori stessi, di impresa artigiana costituita ed esercitata ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e della normativa regionale in materia di attivita' di artigianato. Le regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dal consiglio di amministrazione verra' approvato dall'assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 30 ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile. A norma della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, nelle forme consentite dal regolamento interno e dalla legislazione vigente, con cui contribuire al raggiungimento dello scopo sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione valutate le esigenze della societa'. La cooperativa aderisce su delibera del consiglio di amministrazione, ad associazioni ed organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado. La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'articolo 2512 del codice civile, ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori, esercitando le seguenti attivita' artigiane, secondo quanto previsto dalla legge 443/1985 e successive modifiche: a) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del d. M. 37/2008 all'interno di edifici e piu' specificatamente: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; b) progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; c) progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di protezione antincendio; d) realizzazione di rifiniture d'interni di edifici sia pubblici che privati, ristrutturazioni ordinarie e straordinarie sia per opere interne che esterne, comprensive di pavimentazioni, opere in cartongesso e qualsiasi tipo di pittura comprese le facciate esterne; e) costruzioni edilizie, stradali, idrauliche e industriali in generale per conto proprio o di terzi; f) costruzione ristrutturazione e vendita di fabbricati di ogni tipo e specie, gestione di imprese di costruzioni edili di qualsiasi tipo e specie; g) realizzazione di prodotti dell'artigianato locale, con riguardo alla lavorazione del legno e della pietra; h) acquisto, locazione e costruzione di immobili, laboratori e magazzini necessari a raggiungere gli scopi sociali, nonche' la gestione di negozi o punti vendita presso la sede ed ove ritenuto utile ai fini dell'attivita' sociale; il tutto nel rispetto della normativa sulle professioni protette. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la societa' potra': 1. Svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge; 2. Assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; 3. Partecipare ad altre societa', enti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare, la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea; 4. Concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; 5. Stipulare con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e con altri enti, ogni tipo di contratto di appalto, concessione, project financing, o altre forme negoziali, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente; 6. Compiere tutte le iniziative, le attivita' in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; 7. Provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 8. Assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi; 9. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. La cooperativa potra' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del d. Lgs. 385/93, delle disposizioni del cicr e dei limiti previsti dall'art. 13 del dpr 29. 09. 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
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