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La cooperativa e' retta dai principi della mutualita' e non ha fini di lucro. Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potra' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla l. 381/91, la cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con terzi. La cooperativa potra' inoltre partecipare a pubblici appalti. Nello svolgimento della sua attivita' la cooperativa rispettera' il principio di parita' di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualita' prevalente. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. Oggetto della cooperativa sono le attivita' socio-sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: a) organizzare servizi sanitari e sociali per la prevenzione e la cura sia a carattere ambulatoriale che di degenza in campo medico in generale e prevalentemente delle malattie della bocca e dei denti, della cura in odontoiatria, nonche' per interventi di chirurgia maxillo-facciale; in questo ambito la cooperativa porra' un particolare riguardo ad: - approntare un sistema integrato al fine di consentire la prestazione dei servizi di cui sopra a soggetti svantaggiati portatori di handicap fisici e/o psichici ovvero patologie che rendono comunque problematico l intervento in studi professionali; - attivare peculiari modalita' di fruizione dei servizi a favore di anziani, minori e cittadini extracomunitari al fine di garantire a queste categorie un accesso a prestazioni altamente specialistiche e di elevato livello qualitativo a condizioni che tengano conto delle particolari situazioni che caratterizzano questi pazienti; b) impartire direttamente o in convenzione corsi di insegnamento a quei laureati in medicina e chirurgia, che intendessero perfezionarsi nella odontostomatologia, chirurgia maxillo facciale e nelle branche affini; istituire e gestire, in conformita' alle leggi, scuole e cicli di studio per laureandi e laureati in odontoiatria; c) istituire e svolgere corsi di studi, seminari, ecc. Ad alto livello internazionale per laureati e specializzati in odontoiatria, per l'approfondimento dei metodi di cura e degli interventi tecnico-scientifici seguiti dalle migliori scuole internazionali; d) offrire agli studiosi della materia ogni mezzo per indagini scientifiche inerenti le specialita', fare promuovere e sussidiare pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti le specialita' stesse, organizzare riunioni e conferenze teorico-pratiche; e) allacciare rapporti e stipulare convenzioni con le universita' e gli istituti o centri di ricerche scientifiche, onde favorire la realizzazione degli scopi di cui alle lettere precedenti, concorrendo, ove occorra, a sostenere in tutto o in parte, in concorso con lo stato e con gli altri enti, il costo delle relative iniziative; f) istituire corsi per odontotecnici, infermieri e assistenti alla poltrona. Il tutto con le modalita' consentite dalla legge. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' esclusa qualunque attivita' che possa essere in contrasto con i divieti di legge, in particolare con quelli sull'esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico-sanitario. La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potra' compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare a reti d'impresa e ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all'impresa capogruppo, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31. 1. 1992, n. 59. La cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio tra i soci conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c. C. . Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi, purche' iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 86.23.00 rappresenta: Attività odontoiatriche.
Quick Dental Med Cooperativa Sociale è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 15.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.