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Scopo mutualistico e mutualita' prevalente - la cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate: - 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381; - 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa realizza quindi le finalita' di solidarieta' sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalita' di solidarieta' sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto: - 1) la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci; - 2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'articolo 1, lett. A), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'eta' o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attivita' caratteristica: - 1) ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni dello statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale; - 2) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al determinato limite di legge del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la societa' cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2514 del codice civile: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per effetto di quanto sopra ed ai sensi dell'articolo 111-septies disposizioni di attuazione del codice civile la cooperativa e' considerata cooperativa a mutualita' prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile. La societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. - oggetto sociale - la societa' cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, considerata, inoltre, la circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 del ministero del lavoro relativa alla legittimita' di cooperative sociali ad oggetto plurimo a condizione che le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, nonche' la circolare dell'i. N. P. S. N. 89 del 1999 per cui le cooperative sociali ad oggetto plurimo "devono avere due gestioni nettamente separate, tali da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa sulle due diverse fattispecie e pertanto, per l'assolvimento degli adempimenti contributivi vanno attribuiti due numeri di matricola", potra' svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o educativi, e quindi ha per oggetto: a) - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. A), della legge n. 381/1991: - la prestazione di servizi sociali e sanitari ed educativi di qualunque genere, in qualunque struttura idonea, anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini, immigrati, stranieri, minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali, offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di riposo rsa e ra, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura, case famiglia, sui pulmini; - la prestazione di servizi di segretariato sociale; - la prestazione di servizi di animazione, ricreativi e formativi anche intergenerazionali destinati alle fasce protette individuate nella legge n. 381/1991 lettera a e successive modifiche; - la prestazione di servizi di orientamento psicopedagogico, di orientamento scolastico, di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; - servizi di sostegno alle donne vittime di violenza e gestanti madri nubili, vittime di tratta; - la prestazione di servizi di ippoterapia, onoterapia e pet-therapy; b) - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. B), della legge n. 381/1991, ed in via correlata con le attivita' di cui alla precedente lettera a) ed al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4) della legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni: - la progettazione, la costruzione, l'organizzazione e la gestione con servizi global-services di strutture residenziali o semi residenziali o di luoghi comunque atti o idonei ad esercitare i servizi di cui alla precedente lettera a); - la fornitura di servizi ad integrazione di cui alla precedente lettera a) quali a titolo esemplificativo: fornitura di pasti a domicilio, pulizie, servizi di prenotazione esami, ritiro di farmaci, copie cartelle cliniche, referti, servizi di trasporto e accompagnamento, visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi, tac, risonanza e simili, e qualsiasi attivita' atta a sopperire le esigenze della vita quotidiana, servizi di assistenza tecnica per pratiche amministrative, ivi compresi i servizi di consulenza e di assistenza nel campo legale, diversa dalla attivita' degli studi legali, servizi di manutenzione del verde, progettazione siti web, formazione professionale, centro studi per elaborazione di procedure innovative per la gestione di servizi sociali e per la pubblicazione di ricerche e metodologie nel campo. I servizi e le attivita' su indicate di cui alla sezione a e b sono svolte in forma correlata, come indicato nella circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 sopra richiamata e con riferimento all'articolo 1 della legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attivita' di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa e' tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' di tipo a e b esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La societa' cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla comunita' europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveRadici - Società Cooperativa Sociale - Onlus è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari. Il codice 88.99.00 (ATECO) descrive l'attività come: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
L'azienda Radici - Società Cooperativa Sociale - Onlus utilizza anche i nomi: "RADICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "SOCIETA ONLUS", "SOCIETA RADICI", "COOPERATIVA ONLUS", "COOPERATIVA RADICI", "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS" e "SOCIETA COOPERATIVA RADICI".
In base alla dimensione, Radici - Società Cooperativa Sociale - Onlus è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 8.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.