Articolo 3 - la societa' ha per oggetto: - l'attivita' di intrattenimento, in particolare di sala giochi e di giochi in genere, nonche' la gestione di apparecchi automatici da svago e divertimento e di macchine per giochi e scommesse funzionanti a moneta o a gettone, consentiti dal r. D. 18 giugno 1931 n. 773; - l'assunzione, da parte di concessionari o sub-concessionari statali, di mandati relativi alle attivita' innanzi indicate; - la gestione di sale per videogiochi, bigliardi, flippers, calcetto, tennis da tavolo, bowling, giochi leciti, punti internet, ricevitoria del lotto e totocalcio, sale bingo e per scommesse autorizzate; - la gestione di bar, birrerie, paninoteche, pub e ristoranti; - la somministrazione di alimenti e bevande in forma fissa e itinerante. L'organizzazione di spettacoli, mostre, gare sportive e di abilita', la gestione di centri sportivi; - il commercio al dettaglio di prodotti alimentari in genere, in forma fissa e itinerante, di articoli per fumatori e generi di monopolio, di ricariche telefoniche, di libri, giornali e cartoleria. La societa' potra' svolgere qualunque attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate. Essa potra' compiere in via sussidiaria e non principale qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico anche e in particolar modo per quanto contemplato dai decreti legislativi numeri 385/1993 e 58/1998.