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E' costituita, ai sensi degli artt. 2602 e ss. , 2612 e ss. E 2615 ter e ss. , 2462 e seguenti del c. C. , nonche' in analogia di quanto in precedenza previsto dall'art. 93 del d. P. R. N. 207 del 2010 una societa' consortile a responsabilita' limitata (di seguito e per brevita' la "societa'") che subentri in luogo del raggruppamento temporaneo di imprese, citato nell'atto costitutivo, nell'esecuzione dell'appalto, al fine di consentire ai relativi soci consorziati (di seguito per brevita' anche i "soci") di procedere all'esecuzione congiunta, unitaria e coordinata, per quanto di propria competenza, di tutti i lavori, nessuno escluso, oggetto del contratto d'appalto, avente ad oggetto la "progettazione esecutiva e realizzazione delle opere civili ed architettoniche nonche' delle opere elettromeccaniche di completamento dell'impianto forsu di reggio emilia, tender 6213 - rfq 4466" (di seguito e per brevita' la "commessa" e/o "appalto"), aggiudicato da iren spa (di seguito e per brevita' la "committente") in favore del raggruppamento temporaneo di imprese, sino al collaudo positivo dell'opera, ultimata ogni eventuale prescrizione, e all'esaurimento di ogni rapporto giuridico ed economico con la committente. Nell'ambito innanzi indicato la societa' potra' svolgere le attivita' qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) eseguire le prestazioni oggetto della commessa, nessuna esclusa, anche attraverso l'ottimale integrazione delle competenze e delle capacita' dei soci consorziati; b) affidare ai singoli soci consorziati le attivita' occorrenti per l'integrale e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa e svolgere attivita' di coordinamento, supervisione ed assistenza a favore dei medesimi soci consorziati; c) stipulare, nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara, contratti di subappalto, di fornitura, di nolo a caldo o a freddo, di servizi, d'opera ed ogni altro contratto necessario ai fini dell'integrale e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa; d) stipulare, nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara, contratti bancari o di finanziamento di qualsiasi natura, contratti e polizze assicurative; e) assumere ed impiegare personale e manodopera, stipulando contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, di collaborazione, di consulenza ed ogni altro contratto volto a consentire alla societa' di potersi avvalere delle prestazioni occorrenti ai fini dell'integrale e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa; f) gestire i rapporti negoziali ed economici con tutti i soggetti indicati ai precedenti punti. La societa' potra' poi compiere ogni attivita' strumentale, complementare, affine o semplicemente connessa, direttamente od indirettamente, con l'oggetto sopra descritto, nonche' - in via non prevalente e del tutto accessoria e/o strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, quale attivita' da svolgersi non nei confronti del pubblico e senza carattere di professionalita'. E' comunque vietato alla societa' esercitare attivita' di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti del pubblico. La societa', inoltre, non puo' esercitare attivita' riservate ad iscritti in appositi albi professionali ovvero a banche, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, sicav, societa' finanziarie, societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari e, piu' in generale, riservate alle imprese di cui al testo unico bancario ed al testo unico sull'intermediazione finanziaria (d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni). La societa' ha scopo consortile e agisce senza fine di lucro. Per il perseguimento del proprio oggetto la societa' potra' avvalersi della propria organizzazione imprenditoriale con rilevanza esterna ed anche di quella dei relativi soci consorziati secondo quanto sara' deciso dall'organo amministrativo. L'esistenza di una "comune struttura d'impresa" tra i soci consorziati, pertanto, non esclude che la societa', considerata la propria natura consortile, abbia facolta' di far eseguire le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale in corso con l'ente committente, fatto salvo il consenso dello stesso, direttamente da uno o piu' soci consorziati senza che cio' costituisca subappalto. La costituzione della societa' lascia inalterata l'autonomia dei soci ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, come pure in relazione agli adempimenti di carattere fideiussorio, assicurativo e finanziario occorrenti per la stipula del contratto e degli atti connessi e l'esecuzione della commessa.
Parole chiaveL'area di business di Re-Attiva Società Consortile A R.l. è il macrosettore Realizzazione costruzioni, settore Edilizia. La classificazione ATECO 41.20.00 identifica l'attività: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
Re-Attiva Società Consortile A R.l. opera anche con la denominazione "RE-ATTIVA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.".
Il capitale sociale ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.