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Articolo 2 - oggetto la societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "legge n. 130/99"), finanziate attraverso l'emissione di titoli ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999 e realizzate mediante a) l'acquisto a titolo oneroso (da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge n. 130/99) di crediti pecuniari (anche qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti o anche non individuati in blocco se si tratta di crediti ceduti ai sensi dell'articolo 7. 1 della legge n. 130/99, b) la concessione di finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 130/99, ovvero, c) l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente i crediti da parte della societa' ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 130/99 e, comunque, nell'ambito e in aderenza a quanto previsto dalla citata legge n. 130/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra' costituire le reoco (real estate owned company), in base alle previsioni del comma 4 dell'art. 7. 1 della legge n. 130 del 1999, come modificato dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999 e dalle previsioni contrattuali di ciascuna operazione di cartolarizzazione, la societa' potra' compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' le operazioni di reinvestimento - sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attivita' finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla societa' nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione. La societa' potra' inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere ai terzi i crediti acquistati. La societa' potra', inoltre, realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non saranno ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione.
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