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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito dall'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende svolgere, in proprio o per conto di ditte private ed enti pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, raggiungendo anche con gli stessi programmi concordati di intervento, le seguenti attivita', nel rispetto delle norme vigenti in materia di cooperative sociali: - attivita' ludico ricreativa negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia; - attivita' ricreative nei servizi per l'infanzia; - attivita' di animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e handicappati; - attivita' socio educative a scopo di prevenzione per l'eta' evolutiva per ragazzi compresi dai sette ai quattordici anni e dai quattordici ai diciotto anni, nei centri di socializzazione per minori; - attivita' di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado; - organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professionali; - servizi di accompagnamento scuolabus; - servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento - favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; - servizi e centri di riabilitazione; - centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - svolgere qualsiasi altra attivita' avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali. - collaborare con scuole, enti, ed in genere soggetti sia pubblici che privati; - partecipare a scambi culturali intersettoriali, interzonali, trasnazionali; - esercitare qualunque altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' gestire in proprio e/o su appalto/convenzione con terzi strutture idonee all'esercizio delle attivita' contemplate dall'oggetto sociale. Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa inoltre potra' collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per lo studio e la realizzazione delle attivita' da gestire congiuntamente. Su delibera dell'organo amministrativo la societa' potra' aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b) potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo sviluppo delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'unione europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione; d) contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; e) potra' aderire, con delibera dell'organo amministrativo, ad organizzazioni di tutela e rappresentanza (anche sindacale) del movimento cooperativo; f) effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguera' automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica. La cooperativa rilascera' ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: - determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; - determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi; - determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovra', altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nelle leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, nel d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108, nel d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel d. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d. M. 13 dicembre 2001 n. 485) e nella legge 28 dicembre 2005 n. 262.
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