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Nei limiti di cui al citato art. 1 primo comma lettera "a" legge 8 novembre 1991 n. 38, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio e per conto terzi, in convenzione con enti pubblici e/o privati, delle seguenti attivita': - servizi educativi scolastici ed extra scolastici; - gestione di scuole di ogni ordine e grado (ivi comprese scuole materne, asili nido e/o asili di quartiere e/o di condominio e/o aziendali); - gestione di centri socio-educativi e servizi a carattere socio-educativo in genere; - asili nido e strutture educative; - attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza; - attivita' di formazione e consulenza; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro la quale opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno; - assistenza infermieristica e sanitaria; - servizi di segretariato sociale; - strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non. La cooperativa puo': - migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie; - collaborare allo sviluppo dello spirito cooperativo tra i soci stessi; - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Potra', altresi', costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.
Parole chiaveIl codice 85.10.00 (ATECO) descrive l'attività come: Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie.
In base alla tassonomia UE, Regina Pacis Società Cooperativa Sociale è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.