Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto l'acquisto e la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, di alberghi, case albergo, residences, di attivita' connesse all'attivita' alberghiera nonche' la costruzione, la compravendita e la gestione di beni immobili. La societa' potra' compiere le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari consentite dalle norme vigenti e ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potra' assumere, non a fini di collocamento e non come attivita' prevalente e non nei confronti del pubblico neppure saltuariamente o sporadicamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potra' concedere garanzie reali sui propri beni, anche a fronte di obbligazioni di terzi, fidejussioni e avalli; potra' contrarre mutui, anche ipotecari, per il finanziamento sia degli impianti che della gestione. Il tutto nei limiti delle leggi vigenti, con espressa esclusione di ogni attivita' protetta o riservata. Art. 5) il capitale sociale e' fissato in euro 77. 468,53 (euro settantasettemilaquattrocentosessantotto e centesimi cinquantatre'), ed e' ripartito tra i soci come segue: * rizzi paolo, quota di nominali euro 76. 693,84 (euro settantaseimilaseicentonovantatre' e centesimi ottantaquattro); * rizzi federico, quota di nominali euro 774,69 (euro settecentosettantaquattro w centesimi sessantanove). Art. 6) nel caso di morte, recesso o esclusione di un socio si applicheranno le norme di legge in materia. Art. 7) la quota sociale non puo' essere trasferita a terzi estranei alla societa' senza il consenso dell'altro socio, il quale ha il diritto di prelazione; a tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve comunicarlo all'altro mediante raccomandata a. R. , indicando il prezzo offerto dai terzi. Il socio cui spetta la prelazione deve esercitare il relativo diritto entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta mediante raccomandata a. R. . In caso di disaccordo sulla congruita' del prezzo offerto da terzi, il prezzo medesimo e' determinato da un perito nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale competente per il registro delle imprese presso cui la societa' e' iscritta.
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