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articolo 1 ( denominazione, sede, durata) - l'organizzazione denominata rete canapa sicilia, assume la forma giuridica di associazione culturale ed e' senza scopo di lucro. - l'associazione ha sede legale in gela (cl) al v. Le e. Mattei n. 16 - il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. - la durata dell'associazione e' fissata al 21/09/2041. Articolo 2 (finalita') - l'associazione e' apartitica, apolitica e aconfessionale, indipendente, non persegue finalita' di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi: - sussidiarieta' tra i soci e trale strutture ai diversi livelli locale e regionale in virtu' della quale ogni decisione viene assunta al livello piu' basso possibile, compatibilmente con la natura della stessa e secondo quanto verra' definito con la normativa interna; - partecipazione effettiva dei soci alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei programmi; - liberta' dei soci di intraprendere tutte le attivita' econimiche ed organizzative e culturali relative alla canapicoltura che non siano in palese contrasto con le finalita' dell'assiociazione; rispetto e difesa dell'ambiente naturale promuovendo l'utilizzo delle risorse naturali rinnovabili in sostituzione di quelle non rinnovabili. Articolo 3 ( scopi) - sono scopi dell'associazione: - promuovere, tutelare e diffondere la coltivazione della canapa (cannabis) e il suo impiego nei vari settori produttivi e di utilizo nella regione sicilia, creando una rete di interscambio e collaborazione tra gli associati nel territorio; - stimolare e sviluppare la ricerca volta a favorire e agevolare tale coltivazione e l'impiego dei suoi prodotti rivolgendo specifica attenzione a sviluppare e valorizzare quelle caratteristiche che rendono la coltivazione della canapa di particolare interesse per la salvaguardia e la bonifica dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro dell'uomo. - rappresentare le esigenze dei soggetti che coltivano canapae/o ne lavorano e utilizzano i prodotti nei confronti di enti regionali, nazionali e sopranazionali preposti e regolamentare la produzione agricola e industriale e l'impiego dei prodotti derivati da esse; - promuovere iniziative che valorizzano le attivita' dei soci nel rispetto dei principi enunciati nel presente statuto; - promuovere la canapa come risorsa ecologica nel settore dell'agricoltura, dell'energia, del tessile, della carta, della bioedilizia e di ogni altro possibile settore di applicazione; - promuovere la canapa come farmaco, in particolar modo ponendo l'attenzione alla tutela dei malati e al reperimento legale, garantito e accessibile; - effettuare la divulgazione di conoscenza su temi quali l'eco-sostenibilita', la biocompatibilita', le risorse rinnovabili, l'economia verde, la tutela del territorio, la canapicoltura; - sostenere la lotta contro l'inquinamento anche e soprattutto attraverso l'utilizzo della coltivazione della canapa; - sostenere ed effettuare la ricerca in merito alla coltivazione, lavorazione e trasformazione sia agricola che industriale della canapa e di ogni altra risorsa naturale; - effettuare la formazione circa le tematiche elencate con il fine della divulgazione con ogni mezzo; - per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione puo': - svolgere attivita' di informazione, formazione, ricerca e documentazione; - svolgere, in particolare, opera di sensibilizzazione nei confronti della popolazione in generale e degli organismi pubblici, con specifico riguardo all'importanza della canapa come risorsa rinnovabile, ecosostenibile e versatile; - promuovere e organizzare incontri, dibattiti, momenti di studio, corsi e seminari; - promuovere e organizzare festival e mercatini biologici, con particolare attenzione a tutto cio' che e' sano,nutriente e rispettoso dell'ambiente; - bandire ed assegnare premi e borse di studio; - sensibilizzare e coinvolgere sia privati che forme associative di qualsiasi natura per la realizzazione dell'oggetto associativo; - organizzare, patrocinare ed intervenire in mostre, esposizioni, convegni ed in ogni contesto ritenuto opportuno; - proiettare film, cortometraggi, e materiali audiovisivi in genere, acquistando, se del caso, i relativi diritti; - curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier, dispense, volantini ed ogni altro tipo di materiale divulgativo che verra' ritenuto opportuno; - promuovere e/o sostenere un network di realta' nel territorio della regione sicilia virtuose coerenti con lo scopo sociale; - realizzare coltivazioni regolarmente autorizzate dagli enti competenti; - organizzare viaggi di studio e ricerca; - promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no profit; - sostenere e rappresentare aziende che si impegnino a diffondere la canapa nei suoi svariati campi di utilizzo; - organizzare acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale; - far conoscere e promuovere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo; - organizzare una filiera produttiva e fornire ai soci ogni tipo di assistenza, rispondendo adeguatamente ad ogni altra richiesta compatibile con lo scopo e l'oggetto associativo; - instaurare collaborazioni con il mondo dell'imprenditoria per la creazione di prodotti derivati dalla canapa; - collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e la gestione di iniziative comuni; - realizza e gestire marchi che valorizzino le produzioni dei propri associati, predisponendo appositi disciplinari che definiscano le caratteristiche di qualita' necessarie per l'utilizzo dei marchi stessi; - stimolare e/o coordinare e/o supportare la presentazione nel settore della canapicoltura di progetti sperimentali e/o innovativi finanziati anche con fondi ue, e/o nazionali, regionali o di privati; - promuovere l'instaurazione e il consolidamento per lo sviluppo di tali progetti, di partenariati con altre realta' imprenditoriali e associative della regione sicilia; - favorire e sostenere ogni iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione di una filiera produttiva della; articolo 4 (associati) - il numero degli associati illimitato. La qualifica di socio considerata sinonimo di associato. - all'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e non di ogni sesso che abbiamo compiuto il 18 anno di eta' e che si impegnino a rispettare i principi, lo statuto e la normativa dell'associazione. - possono inoltre essere soci dell'associazione enti pubblici e privai, aziende, associazioni, circoli, comitati aventi attivita' e scopi affini ed assimilati a quelli dell'associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente statuto e ogni altra decisione assunta dagli organi sociali. - gli enti pubblici e le organizzazioni private che il qualit di soci, entrino a far parte dell'associazione, devono essere rappresentati dal presiente o da chi detiene la rappresentanza giuridica. - l'ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati da presentarsi nelle opportune modalita' stabilite . E rese opportunamente pubbliche, con delibera del consiglio direttivo. - l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci e' deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta. - la delibera che respinge la domanda di ammisione, purche' motivata, non e' soggetta ad impugnativa. - le oscrizioni decorrono dalla data di ammissione della domada e terminano alla fine dell'anno associativo in cui la domanda e' accolta. Articolo 5 (tipologie di associati) - il numero degli associati e' illimitato e questi si distinguono in: - soci fondatori:coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e il cui nome e' riportato tra i soci fondatori nell'atto costitutivo; - soci ordinari: soggetti privati, enti, istituzioni che ne richiedano, nelle opportune modalita', l'ammissione e che contribuiscono al raggiungimento dlle finalita' dell'associazione con significativi apporti morali e matriali; - soci onorari: chi su indicazione del consiglio direttivo, con la propria attivita' professionale, arrechi lustro e prestigio all'associazione; - soci sostenitori: soggetti privati, enti e istituzioni, che contribuiscono al raggiungimento delle finalita' dell'associazione; - tutti i soci vengono iscritti nell'apposito registro; - il socio che non sia fondatore o onorario assiste alle assemblee, ma senza diritto di voto; - il socio ordinario ha il diritto di voto laddove abbia partecipato attivamente alla meta' delle iniziative dell'associzione; - il diritto di voto puo' essere esercitato anche per delega. Ogni associato ne puo' rappresentare un solo altro. Articolo 6 (soci sostenitori) - tutte le persone che chiedono di diventare soci sostenitori lo divengono automaticamente - non occorre nessuna decisione di accettazione da parte del consiglio direttivo - versando volontariamente all'associazione un contributo annuale stabilito dal consiglio direttivo; - i soci sostenitori, pur condividendo lo spirito dell'associazione ed accettando totalmente lo statuto ed il regolamento, non partecipano direttmente alla vita e alle attivita' dell'associazione; - i soci sostenitori possono partecipare ed organizzare le attivita' dell'associazione quando incaricati dal consiglio direttivo; - i soci sostenitori, dal momento in cui versano il contributo annuale, ricevono una tessera che prova la partecipazione all'associazione; - i soci sostenitori possono partecipare alle assemblee, proporre iniziative, esprimere opinioni ma non possono votare in assemblea e non possono entrare a far parte degli organi sociali; - non e' previsto alcun obbligo di comunicazione a carico del'associazione - in merito alla vita sociale - nei confronti dei soci sostenitori: questi hanno l'onere di informarsi attraverso i mezzi di pubblicita' dei quali l'associazione si sara' dotata; - i soci sostenitori, se danneggiano il buon nome dell'associazione o vi arrecano danno, possono essere esplulsi dall'associazione con decisione del consiglio direttivo, che dovra' essere ratificata o cassata nella prima assemblea utile; fino a quel momento devono considerarsi sospesi e quindi non possono partecipare alle attivita' sociali. Articolo 7 (perdita della qualifica di socio) - la qualita' di associato si perde per morte, recesso, espulsione o morosita'; - la qualifica di associato si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale; - il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, puo' essere espulso dall'associazione; - l'espulsione e' deliberata dal consiglio direttivo che dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ovvero aver dato lettura alla memoria presentata; - la decisione, sebbene motivata, dovra' essere ratiticata o cassata nella prima assemblea utile. Fine a quel momento i soci devono considerarsi sospesi e quindi non possono partecipare alle attivita sociali; - il consiglio direttivo puo espellere il socio che non sia in regola con il versamento della quota, ovvero non abbia provveduto alla regolarizzazione entro 30 giorni a seguito di invito scritto; - tanto i soci espulsi, quante gli esclusi per morosita' non hanno diritto al rimborso delle somme precedentemente versate per le quote sociali, ne' hanno diritto alcuno sui fondi sociali esistenti. Articolo 8 (anno associativo) - l'anno associativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 9 (gli organi) - gli organi dell'associazione sono: - l'assemblea dei soci; - il consiglie direttivo; - il presidente. Articolo 10 (l'assemblea) - l'assemblea dei soci e' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed e' composta da tutti i soci. - essa e' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario, o sia richiesta dal consiglio direttivo, oppure da almeno un decimo degli associati. - l'assemblea e' presieduta dal presidente. - all'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che redigera' e sottoscrivera' il verbale finale insieme al presidente. - l'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - eleggere il consiglio direttivo ovvero sfiduciarlo; - nominare il presidente; - approvare il bilancio preventivo; - l'assemblea ordinaria e' valida in prima convocazione se e' presente la maggioranza dei soci portatori di voto o di delega, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione non vi e' nessun limite. - l'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. - le deliberazioni dell'assemblea per le modifiche allo statuto sono valide se sono presenti almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto e la votazione ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti; per lo scioglimento, oltre alla presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto e' necessario il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, - la convocazione (sia in via ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede, ovvero attraverso il sito internet dell'associazione, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea; nell'avviso deve essere contenuto l'ordine del giorno. - deve essere data pubblicita' alle delibere assembleari mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e attraverso il sito internet dell'associazione e se ne deve costituire una raccolta a disposizione degli associati. Articolo 11 (il consiglie direttivo) - il consiglio direttivo e' l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volonta' e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu' essere, per gravi motivi, revocato. - il consiglio direttivo e composto da un numero di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati con diritto di voto. Dura in carica tre anni e non sono ammessi oltre tre mandati consecutivi. - il consiglio direttivo e validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. - il presidente dell'associazione e il presidente del consiglio direttivo ed e' nominato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. - il consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. - contributi degli aderenti e/o di privati; - contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specitiche e documentate attivita' o progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; - ogni altro tipo di entrate ammesse dalla - il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. - il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. - il bilancio definitivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione, ovvero pubblicato sul sito internet, entro i 30 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. - il consiglio direttivo e' nominato, sino a scadenza o dimissioni, nelle seguenti persone e funzioni: - presidente; - vice presidente (fino ad un massimo di due); - segretario articolo 12 (il presidente) - il presidente e', a tutti gli effetti di legge, il legale rappresentante dell'associazione. - il presidente e' eletto dall'assemblea tra i propri componenti con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. - il presidente dura in carica il medesimo tempo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca - per gravi motivi - decisa dall'assemblea, con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria in sede di moditica dello statuto. - il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo a questo in merito all'attivita compiuta. - egli, previo parere del consiglio direttivo, puo' aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, compiere procedure agli incassi, quietanziare e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione. - conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivita' varie, previa delibera favorevole del consiglio direttivo. - almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente. - il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato od impedito nell'esercizio delle proprie funzicni. Articolo 13 (il segretario e tesoriere) - il segretario e tesoriere si uccupa delle incombenze amministrative, burocratiche ed economiche dell'associazione. - viene nominato in seno al consiglio direttivo dal presidente con il quale si relaziona costantemente per il miglior raggiungimento dell'oggetto associativo. - predispone i verbali del consiglio direttivo e ne conserva copia, tiene il registro dei soci e gli altri registri previsti dalla normativa vigente. Articolo 14 (gratuita' delle cariche) - tutte le cariche elettive sono gratuite. - ai soci incaricati dell'amministrazione dell'associazione compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate. Articolo 15 (risorse economiche) - le risorse economiche dell'organizzazi0ne sono costituite da: articolo 16 (i beni) - i beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registratl e beni mobili ed immateriali. - i beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazi0ne e sono ad essa intestati. - i beni immobili, i beni registrati mobili, nonche' i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, cosi' come gli immateriali, sono elencati nell'inventario, che e' depositato presso la sede dell'associazione e puo' essere consultato dagli associati. Articolo 17 (divieto di distribuzione degli utili) - l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste od imposte per legge. - l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. - i proventi derivanti da attivita commerciali o produttive - che rappresentano comunque attivita' marginale - sono inseriti in apposita voce del bilancio. - il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le previsioni statutarie dell'associazione e con la vigente normativa. Articolo 18 (convenzioni) - le c0nvenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio diretiivo in base al regolamento specifico e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. - copia di ogni convenzione e custodita, a cura del segretario, presso la sede dell'associazione. - scopo principale delle convenzioni sara' quello di favorire la visibilita' degli enti convenzionati per i fini isiituiti nel presente statuto. Articolo 19 (dipendenti e collaboratori) - l'associazione puo' assumere dipendenti e giovarsi dell'0pera di collaboratori autonomi. - i rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. Articolo 20 (scioglimento) - lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea straordinaria. - il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalite' analoghe o per fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23. 12. 96, n. 662. Articolo 21 (normativa) - per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme, del codice civile e di legge vigente in materia.
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