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Art. 3. - obiettivi strategici gli obiettivi strategici sono finalizzati al reciproco miglioramento delle capacita': gestionali, innovative e di accrescimento della competitivita' nei mercati ed ancora nell'erogazione di servizi rivolti (o indirizzati) a creare e valorizzare un'offerta turistica di tipo integrato al fine di promuovere l'enoturismo in sardegna, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1 comma 502 e definirlo con proprie specificita' cosi' da stimolare, sostenere e garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole e delle risorse dei territori che le ospitano ed offrire opportunita' e vantaggi alle aziende che aderiscono alla rete. Ognuna delle aziende oggetto del presente accordo svolge autonomamente la propria attivita' ed eroga servizi seguendo specifiche linee d'azione operative indipendenti ma coordinate e coerenti e funzionali con gli obiettivi strategici prefissati dalla rete. Art. 4. - programma di rete rientrano nel programma di rete e sono assoggettate a specifiche disposizioni ricomprese in apposito disciplinare, le seguenti attivita', anche svolte disgiuntamente, purche' rispondenti ad una logica di coordinamento e di collaborazione verso questa rete. 4. 1 attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio: - l'organizzazione di attivita' di conoscenza del vino espletate nei luoghi di produzione; - l'organizzazione delle modalita' di accoglienza e di visite nei luoghi di coltura, di produzioni o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; - l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e nei luoghi in cui si svolgono le attivita' aziendali. 4. 2 attivita' di organizzazione di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti: a) le attivita' enoturistiche si devono svolgere nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quelle igienico sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti; b) le attivita' enoturistiche dovranno essere realizzate in strutture idonee all'accoglienza, con attrezzature adeguate. Le attivita' enoturistiche di cui ai punti a e b saranno svolte da personale dotato di adeguate competenze e formazione. Inoltre le attivita' comuni, poste a base del programma di rete, a cui le aziende partecipanti concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze e in conformita' a quanto sara' stabilito dal comitato di gestione per l'attuazione del programma, sono le seguenti: - ideazione, progettazione e promozione di prodotti/servizi rientranti nei settori di attivita' d'impresa delle singole aziende aderenti; - individuazione di un piano comune di marketing finalizzato ad assicurare forme di coordinamento e di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno della rete. Nell'ambito delle attivita' di interesse comune il programma potra' comprendere: - la registrazione di un marchio comune e eventuale attivita' di tutela dello stesso; - l'attivazione di percorsi di internazionalizzazione delle imprese; - la realizzazione di eventi e manifestazioni coordinate; - le attivita' di innovazione e ricerca con studio delle possibili politiche praticabili dalle aziende sia singolarmente che nella rete; - la predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi alla gestione delle attivita' della rete e all'esercizio delle attivita' di impresa dei singoli aderenti; - la realizzazione di materiale pubblicitario, partecipazione a fiere e manifestazioni di settore e la realizzazione di siti online; - la creazione di gruppi d'acquisto per la razionalizzazione e la riduzione dei costi; - la risoluzione e la gestione delle problematiche connesse alla certificazione della qualita'; - la partecipazione congiunta a bandi, avvisi, gare progetti interreg, bandi europei e tutto quanto ancora possa essere di interesse delle aziende; - la partecipazione e realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento; - l'attivita' di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese con condivisione di utilizzo di strumentazione tecnica e/o di altre strutture operative; - ogni altra attivita' connessa con quelle precedentemente elencate od utile e funzionale a perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 3.
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