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L'attivita' che costituisce l'oggetto sociale della societa' e' rappresentata dalla organizzazione e revisione contabile di enti, imprese ed aziende, certificazione di bilanci, di situazioni patrimoniali e di conti, nonche' da ogni altra attivita' per la quale disposizioni di legge richiedano l'intervento di societa' di revisione o ne riconoscano la competenza. Inoltre la societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre societa' od imprese anche estere aventi scopi affini od analoghi al proprio. La societa' potra' compiere, nell'interesse proprio e delle societa' e/o imprese nelle quali ha assunto partecipazioni e interessenze, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie reali. Restano espressamente escluse dall'attivita' sociale la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal t. U. I. F. (d. Lgs. 24 febbraio 1988 n. 58 e succ. Mod. E integrazioni), nonche' l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e d'intermediazione in cambi e ogni altra attivita' di cui all'art. 106 t. U. L. B. (d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385); resta esclusa altresi' in maniera tassativa qualsiasi attivita' che per disposizione di legge o di regolamento sia riservata o vietata. Per l'iscrizione della societa' nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'economia e delle fi-nanze devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti, in applicazione del decreto legislativo 39/2010: - i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4, comma 1 del d. M. 20 giugno 2012, n. 145; - la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, deve essere costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli stati membri dell'unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli stati membri dell'unione europea; - la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli stati membri dell'unione europea; - i responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte nel registro.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 69.20.20 corrisponde a: Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci.
Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.