Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4 - oggetto la societa' ha per oggetto l'attivita' professionale (di tipo privatistico e con eccezione dello svolgimento della funzione pubblica) di: - medico specialista in otorino-laringoiatria e patologia cervico-facciale con particolare riferimento alla chirurgia funzionale ed estetica del naso e della chirurgia plastica in generale; - medico generico con particolare riferimento alla medicina e alla chirurgia oculistica in ogni sua forma, nonche' l'attivita' professionale di chirurgo plastico e medico estetico in ogni sua espressione. Attivita' per il cui esercizio e' prevista l'iscrizione nel relativo albo professionale. Ai soli ed esclusivi fini di realizzare l'oggetto sociale la societa' potra' organizzare e gestire gli spazi in cui si svolge l'attivita' sociale, ivi compresi gli ambulatori e gli studi, procurare e curare le risorse necessarie, umane e materiali, ivi comprese le attrezzature, i macchinari da laboratorio, il personale dipendente, ricorrendo sia all'acquisto, sia al noleggio di quanto necessario. Essa puo' compiere in via non prevalente, ma all'unico fine di realizzare l'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purche' non nei confronti del pubblico, ritenute dall organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell oggetto sociale; essa puo' pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, al solo fine di realizzare l oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi. Rimane comunque esclusa l'attivita' di imprenditore commerciale, incompatibile con l'attivita' della societa' professionale. E altresi' esclusa l attivita' di intermediazione mobiliare disciplinata all art. 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' l'attivita' gia' vietata dalla legge 1815/1939.
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