Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', con scopo consortile e senza finalita' di lucro, realizza l organizzazione comune, istituita in conformita' dell art. 2615 ter del codice civile. A tal fine la societa' consortile ha come scopo la disciplina e lo svolgimento delle opere concesse in appalto da soggetti terzi, rientranti nelle categorie agevolabili, quali in via esemplificativa e non esaustiva, relative al recupero edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, tutte supportate da sistemi incentivanti, in modo tale da conseguire, per il tramite dell ottimizzazione delle capacita' tecniche operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei singoli soci consorziati, la compiuta attuazione delle obbligazioni assunte. Alla societa', che e' strumento organizzativo delle imprese consorziate, e' demandato il compito di provvedere all esecuzione dei lavori per il tramite dell organizzazione d impresa dei soci consorziati e dei servizi connessi, attuando a puro titolo esemplificativo, la promozione e il coordinamento di programmi di intervento nel settore edile finalizzati alla manutenzione e riparazione in genere di immobili da effettuarsi in relazione a disposizioni normative e/o amministrative e/o fiscali agevolative o comunque a tutti quegli interventi di natura edilizia o affine rientranti nel settore indicato, secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei soci con la possibilita' di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel settore. Si precisa che le prestazioni in favore dei soci consorziati, saranno svolte direttamente dalla societa', anche tramite le imprese socie-consorziate. La societa' potra' inoltre compiere, in via secondaria e quindi occasionale e non diretta ed ai soli fini strumentali al raggiungimento dello scopo socio-consortile, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l oggetto socio-consortile e svolgere ogni altra attivita' che sia utile al raggiungimento degli scopi socio-consortili, ivi compresi l acquisto e la rivendita, la locazione di unita' immobiliari, con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata in base alle leggi vigenti in materia, nonche' della raccolta del risparmio tra il pubblico.
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