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Le societa' consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici e privati di servizi, forniture, lavori, opere e progettazione per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, istituendo a tal fine il presente consorzio stabile, avente scopo mutualistico, quale comune struttura d'impresa cosi' come previsto dall'art. 45 comma 2 lett. C) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. La societa' consortile e' quindi deputata , con esclusione di ogni scopo di lucro, allo sviluppo professionale ed economico delle aziende consorziate che fanno parte del comparto edile, considerando come riferimento professionale tutte le categorie presenti nella classificazione soa, nonche' societa' di servizi affini al comparto edile tutto (progettisti, commercianti, procacciatori, project manager ecc). La societa' consortile potra' dunque compiere tutte le attivita' utili ed opportune alla realizzazione di tale scopo ed oggetto, ivi comprese quelle indicate di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva: - partecipare a prequalifiche e gare sia pubbliche che private, anche in associazione temporanea con altre forme aggregative di imprese previste dalla legge, predisporre tutta la documentazione inerente la fase di prequalifica e definire i contenuti dell'offerta, gestendo le trattative e sottoscrivendo tutti i relativi atti, dichiarazioni ed impegni, curando i relativi adempimenti compreso l'eventuale rilascio di garanzie e/o la costituzione di depositi cauzionali, con ogni piu' ampia facolta' di negoziare, concordare e/o perfezionare tutte le clausole ed accordi che riterra' necessari, opportuni e/o anche solo utili con le stazioni appaltanti o committenti, il tutto in nome proprio e/o in nome e per conto di ciascuna impresa consorziata secondo l'assetto di gara ritenuto migliore; - in caso di aggiudicazione, sottoscrivere in nome proprio ed in nome e per conto delle imprese consorziate indicate come esecutrici il contratto con la stazione appaltante o il committente, le eventuali varianti o atti aggiuntivi, la contabilita' lavori e tutto quanto altro ritenuto necessario, utile ed opportuno per l'affidamento e l'esecuzione delle attivita' affidate; - eseguire direttamente ed indirettamente, attraverso le imprese consorziate, anche quali partecipanti a contratti di rete, le attivita', i lavori e le forniture oggetto di affidamento; - esigere e riscuotere in ome proprio ed in nome e per conto delle imprese consorziate affidatarie le somme dovute dalle stazioni appaltanti e dai committenti provvedendo alla loro ripartizione tra le imprese consorziate esecutrici secondo i certificati di pagamento, curando l'eventuale contenzioso e rappresentando in giudizio la societa' consortile e le imprese consorziate nei giudizi relativi avanti l'autorita' giudiziaria per controversie di natura civile, penale ed amministrativa, con facolta' di definire o transigere qualsiasi controversia, nominare avvocati e procuratori alle liti che rappresentino e difendano la societa' in tutti i gradi di giudizio, incluse le fasi di precontenzioso, sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie e procedendo altresi' alla designazione ed alla nomina di arbitri; - assolvere ogni attivita' necessaria al perseguimento dell'oggetto sociale; - gestire, decidere e mantenere, secondo la normativa applicabile, l'attestazione e la qulificazione della societa' consortile e delle imprese consorziate. La societa' potra' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l oggetto determinato dallo statuto. L assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere sottoposta alla decisione dei soci. La societa' potra' altresi' porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purche' accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale. Potra' compiere infine tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 legge 2 gennaio 1991 n. L e della legge n. 197 del 1991 ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potra' altresi' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre ditte o societa' aventi scopi ed oggetti analoghi ai propri, purche' non in via prevalente e non ai fini di collocamento e sempre nel rispetto del d. L. 1 settembre 1993 n. 385.
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