Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 (oggetto sociale) la cooperativa potra' attuare gli scopi sociali mediante: - l'organizzazione e la gestione di strutture di accoglienza residenziali, semiresidenziali e diurne; - la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi di ospitalita' per persone che necessitano di cure sanitarie, in localita' diverse da quelle di residenza, e per i loro familiari; - lo svolgimento di attivita' e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio, di assistenza e di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarieta' verso le persone svantaggiate; - la collaborazione con altri soggetti che operano con finalita' solidaristiche nel settore della accoglienza e della ospitalita'; - la promozione e la organizzazione di iniziative solidaristiche e di sensibilizzazione della comunita' sui temi della condivisione e della accoglienza. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario; 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell' art. 4 della legge 59/92.
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