Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societ cooperativa retta e regolata dai principi della mutualit , pertanto, senza finalit di lucro, si propone in particolare di realizzare e di organizzare un'attivit imprenditoriale che persegua, mediante la solidale partecipazione di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, continuit di occupazione lavorativa per i soci, nonch le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato. Si propone, inoltre di promuovere la formazione di soci e di collaborare alla diffusione del metodo cooperativo. La societ cooperativa, retta da principi della mutualit , senza finalit speculative, si propone di esercitare, in favore di soggetti, pubblici privati o misti, anche stranieri, comunitari o internazionali, con la prevalente opera dei soci e attraverso il lavoro da essi conferito, e operando in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, pubblici, privati o misti, un'impresa di produzione e lavoro che ha per oggetto la fornitura di servizi quali: - gestione e manutenzione del verde attrezzato e campi sportivi; pulizia di stabili civili, industriali, commerciali, speciali, privati e pubblici, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione; carico e scarico, movimentazione merci varie, facchinaggio, servizi di portierato e guardiania (non armata); servizi di trasloco e di trasporto mobili di qualsiasi genere, compresi quelli per l'arredamento della casa per conto di enti pubblici e privati, servizi di logistica. Nell'ambito dell'oggetto sociale, e al solo fine del persegui-mento dello stesso, la societ potr svolgere le seguenti at-tivit : lavori di carpenteria e installazione di impianti elettrici e tecnici e idraulico - sanitari. La societ cooperativa, sempre in funzione al proprio scopo mutualistico potr svolgere qualunque altra attivit connessa o affine a quelle sopra indicate, nonch compiere, sempre nell'ambito dello stesso, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e fi-nanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel decreto legge 3 mag-gio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si potr avvalere del ricorso al credito, contraendo mutui e concedendo ipoteche, nonch assistere i soci nelle stesse operazioni; inoltre l'ente si avvarr di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La societ cooperativa, tra l'altro, pu : a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; b) partecipare ai pubblici appalti; c) con delibera dell'assemblea pu assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, se svolgono attivit analoghe e comunque accessorie all'attivit sociale; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci e non soci nel settore in cui opera; f) istituire un'apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio tra i soci, a norma dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1971 n. 127; la raccolta del risparmio fra il pubblico comunque tassativamente vietata; g) avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituire altres fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale. In ogni caso l'attivit di partecipazione ad altre imprese e societ e l'attivit finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attivit ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia e in particolare di quelle di cui alla l. 197/1991 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.
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