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Art. 3. - oggetto sociale la societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal r. D. 22 aprile 1940 n. 531, dal decreto del ministero dell'industria 16 gennaio 1995 e successive norme in materia. La societa' puo' in particolare, nel rispetto delle leggi che disciplinano e disciplineranno le materie: - assumere mandati ed incarichi fiduciari; rendersi intestataria fiduciaria di titoli e valori mobiliari; custodire ed amministrare per conto dei propri fiducianti titoli, valori mobiliari ed altri beni mobili; custodire pegni in qualita' di terzo depositario; assumere la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti per l'esercizio dei diritti ad essi spettanti; assumere l'amministrazione di patrimoni, di donazioni, di legati e fondazioni, di fondi di quiescenza del personale di ditte e di societa'; assumere incarichi d'esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; amministrare beni immobili; - assumere incarichi per amministrare beni in qualita' di "trustee" o "co-trustee" in trust ovunque e comunque istituiti, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, di ratifica della convenzione dell'aja del 1? luglio 1985; amministrare, gestire o disporre di beni o di diritti posti sotto il proprio controllo e/o di cui sia divenuta titolare secondo i termini del trust, nel rispetto delle leggi italiane o estere che disciplinano e disciplineranno la materia; - assumere incarichi di "protector", guardiano, curatore o tutore di trusts ovunque e comunque istituiti, da esercitare secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust e le previsioni della legge italiana o estera che disciplinano e disciplineranno la materia; - agire in qualita' di intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78. La societa' puo' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' s'interdice di: - effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati, per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; - raccogliere risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma al fine dell'esercizio del credito; - effettuare in via autonoma attivita' finanziarie e di consulenza finanziaria, di studio, di consulenza ovvero d'assistenza; - svolgere attivita' industriali; - contrarre debiti in proprio o impegni finanziari in proprio, se non per l'acquisto d'immobilizzazioni tecniche; - contrarre debiti o impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato ed all'uopo vincolati per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione del fiduciante ad utilizzare tale patrimonio per far fronte a tali garanzie, ovvero si tratti di debiti ed impegni finanziari per conto di fiducianti ed a fronte dei quali essi abbiano costituito un deposito in contanti o prestata una garanzia bancaria per l'intero importo.
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