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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana e compatibile con la forma cooperativa della societa'. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': 1. Effettuare il servizio di trasporto persone a mezzo autoveicoli, muniti di concessione amministrativa comunale di noleggio e taxi, con conducente debitamente autorizzato; 2. Effettuare anche per conto di terzi, gite turistiche e trasferimenti di persone per meeting, congressi e collettivita' in genere; 3. Stipulare contratti di trasporto persone con enti pubblici, regionali, statali, provinciali, comunali, enti privati, societa', consorzi e privati in genere; 4. Gestire locali di rimessaggio e assistenza per i propri mezzi di trasporto e per quelli dei soci; 5. Curare la qualificazione professionale dei soci, con corsi interni ed esterni di lingue e di conoscenze turistiche in genere. La cooperativa potra', inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie (eccettuate quelle nei confronti del pubblico) direttamente o indirettamente connesse con gli scopi sociali; potra' anche assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo o affine al proprio, e potra' prestare avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia sia reale che personale, anche a favore di terzi, nonche' a favore di altre cooperative. Le attivita' di natura finanziaria devono essere svolte nei limiti ed in conformita' delle leggi vigenti in materia. La cooperativa potra' altresi' partecipare a gare di appalto pubbliche e private, il tutto nell'osservanza delle norme contenute nel d. P. R. 30 aprile 1970 n. 602 nel senso che la cooperativa: a) organizza e distribuisce lavoro tra i soci; b) incassa il ricavato del lavoro dei soci; c) ripartisce il ricavato del lavoro fra i soci stessi secondo i criteri dello statuto sociale e del regolamento, se esistente. La cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.
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