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"la societa', e' un ente senza fini di lucro, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del padel e piu' in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra', tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' della societa' svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere o fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attivita' svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. La societa' si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8. 2, d. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3. 2, ultimo periodo, d. Lgs. 112/2017. I lavoratori sportivi della societa' hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, d. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignita' e opportunita', in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, d. Lgs. 36/2021. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, d. Lgs. 36/2021. La societa' puo' altresi' stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, d. Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. Civ. . Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, d. Lgs. 81/2015. Sono ammesse altresi' le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purche' non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilita' di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilita' civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al d. M. 6 ottobre 2021, del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento e' devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera h), d. Lgs. 36/2021. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia a quanto disposto dal d. Lgs. 36/2021 e dal libro v, titolo v, del codice civile. La societa' sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6. 3, d. Lgs. 36/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. "
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