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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attivita' indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all inserimento e all integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, di cui all articolo 4 della legge 381/91, in osservanza delle previsioni di cui all'art. 1, primo comma lettera b) di detta legge, nonche' delle persone in condizione di fragilita', di cui all articolo 3 comma 2 della legge regionale emilia-romagna n. 17 luglio 2014, ovvero le persone che vivono una fase di vulnerabilita' e debolezza economica e sociale transitoria. In particolare la cooperativa promuovera' l inserimento nella vita lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficolta' di adattamento nella vita sociale derivanti da handicaps fisici e psichici ovvero in condizioni di svantaggio socio economico. Per il raggiungimento di tale scopo si punta sull'utilizzo e sulla stabile organizzazione delle risorse fisiche materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo lavorativo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme all'attivita' ed alla gestione della cooperativa, trovando in cio' anche occasioni di lavoro adeguate alle loro condizioni. La cooperativa nell ambito dei suoi scopi finalizzati alla promozione di attivita' tendenti al reinserimento sociale, lavorativo, di qualificazione professionale, avviamento al lavoro, promozione di attivita' imprenditoriali, per soggetti svantaggiati e in difficolta' ha per oggetto l attivita' agricola di cui all articolo 2135 del codice civile, ovvero la coltivazione di fondi, terreni, la selvicoltura, l allevamento di animali e attivita' connesse, anche attraverso l organizzazione di attivita' sociali di cui all articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009 n. 4 (disciplina dell agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole). La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale, comunitaria e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa che costituisce l essenza del fenomeno cooperativo. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili in relazione alle concrete situazioni del mercato del lavoro di riferimento. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci prestatori instaurano quindi con la cooperativa un ulteriore e non distinto rapporto di lavoro accessorio al rapporto mutualistico e da questo dipendente, rapporto di lavoro che puo' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dal vigente ordinamento giuridico. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa puo' avvalersi di altri lavoratori non soci, che prestino la loro opera in forma subordinata, autonoma o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della legge 381/91, ha come oggetto quello di svolgere le attivita' agricole previste dall'art. 2135 c. C. Ed in particolare la gestione, in forma diretta e/o in appalto o convenzione, stabile o temporanea, in conto proprio o conto terzi, delle seguenti attivita': 1. Aziende agricole in proprieta' o in affitto adottando tecniche colturali in grado di aumentare la fertilita' e la vitalita' del terreno; 2. Attivita' connesse all agricoltura dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall allevamento degli animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalentemente di attrezzature o risorse dell azienda, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, ovvero di ricezione ed ospitalita' che possano aiutare a mantenere viva nella comunita' locale e fuori, le origini, l identita', l immagine, i costumi della romagna, al fine di evitarne l oblio; 3. Progettare e gestire iniziative agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730 integrata con la legge regionale n. 4 del 31/03/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistica e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268; 4. La vendita diretta al dettaglio in tutto il territorio nazionale dei prodotti, provenienti in misura prevalente dal fondo agricolo, osservate le norme in materia di igiene e sanita'. La vendita diretta puo' essere effettuata anche in forma itinerante, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l azienda di produzione. La vendita puo' riguardare anche i prodotti derivati ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo; 5. Attivita' di studio e sviluppo volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilita'; di attivita' connesse all impianto e all utilizzo di energie alternative nel settore della greeneconomy in relazione al fabbisogno delle esigenze dell azienda e per creazione di nuova occupazione; 6. Fornire servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, allevamenti e impiego di macchine e attrezzature agricole; 7. Fornire consulenza, assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura, ai soci ed a terzi; 8. L'organizzazione delle attivita' sociali di cui all articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009 n. 4 (disciplina dell agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole). 9. Le sopra elencate attivita' potranno essere esercitate solo se conformate a pieno titolo alla previsione testuale del 2135 del c. C. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' comunque svolgere qualunque altra attivita' connessa affine ovvero complementare o sinergica alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi e delle eventuali autorizzazioni preventive che risultino comunque richieste. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente statuto, potra' richiedere ed utilizzare provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali od organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. L organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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