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A) - attivita' di agente sportivo quale indicata all'art. 3 del d. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ossia in forza di un incarico conferito mediante contratto di mandato sportivo da un calciatore e/o da una societa' sportiva, mettere in relazione due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal coni e dalla federazione italiana giuoco calcio ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva calcistica; b) - l'attivita' di intermediazione ai fini del tesseramento di un calciatore presso la figc, nonche' eventuali attivita' ad esse connesse e/o strumentali in ossequio alle disposizioni ed ai regolamenti emanati dalle varie federazioni ed organismi sportivi nazionali ed internazionali; c) - la gestione promo pubblicitaria dei diritti di immagine e del nome di calciatori italiani e/o stranieri e di quant'altro affine e/o connesso; d) - l'attivita' di assistenza e di supporto a favore del calciatore direttamente o a mezzo di professionisti all'uopo incaricati della gestione di problematiche di carattere assicurativo, amministrativo, finanziario, commerciale, immobiliare, fiscale e previdenziale; e' comunque escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di attivita' riservate a professionisti iscritti in albi ; e) - l'attivita' di assistenza e supporto a favore del calciatore nella gestione delle controversie legali e non, nonche' nella gestione del recupero dei crediti; e' comunque escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di attivita' di patrocinio presso le competenti autorita' giudiziali riservate agli avvocati iscritti in albi; f) - l'organizzazione di meeting e di ogni altra occasione di incontro sportivo e confronto professionale su temi connessi allo sport in generale; g) - l'organizzazione e la gestione di corsi professionali di interesse sportivo finanziati dalla regione o da altri enti pubblici e/o privati; h) - l'organizzazione e la gestione di eventi sportivi spettacolistici in sede nazionale ed internazionale aventi valenza sociale, sportiva e culturale. Le attivita' di cui sopra potranno essere esercitate nel pieno rispetto di quanto indicato dal d. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti agenti sportivi emanati dalla figc e dal coni ed in particolare previa iscrizione nel registro federale degli agenti sportivi . Allo scopo di raggiungere l'oggetto sociale la societa' potra' altresi' svolgere le seguenti operazioni, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico ma limitatamente a quanto utile e necessario per tale scopo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie strumentali a quanto sopra. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e sono pertanto tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' per le quali la legge richieda preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi ovvero le riservi a soggetti iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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