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Scopo mutualistico lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperatica un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Oggetto sociale la societa' , con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto: 1) acquistare, assumere in affitto od in qualsiasi altra forma, ottenere in concessione terreni specialmente incolti o mal coltivati per coltivarli sia a conduzione unita che a conduzione divisa fra i propri soci, sempre per con unicit di indirizzo colturale e amministrativo determinato dalla cooperativa e con l'adozione dei processi e delle colture piu' convenienti ai fini produttivi e sociali; 2) a fornire di fertilizzanti, anticrittogamici, attrezzi rurali, sementi, bestiame, mangimi ed in genere ogni altro materiale o scorte sia per la necessita' dell'azienda sociale che per distribuirli ai soci che ne abbiano necessita' ; 3) ad acquistare, prendere a nolo e/o a leasing, macchine ed attrezzi agricoli per lo svolgimento in comune di attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese agricole dei soci ed in genere di tutte quelle atte a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnica; 4) a gestire per conto dei soci, la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici; a curarne sempre collettivamente, la conservazione, trasformazione e provvedere alla loro vendita indirizzandoli preferibilmente verso le cooperative di consumo; gestire l'ammasso dei prodotti agricoli per conto degli enti pubblici a ci propositi; 5) a promuovere il miglioramento produttivo della terra mediante il perfezionamento dei processi colturali, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali; 6) ad esercitare il credito agrario quale ente intermediario degli istituti di credito e compiere tutte le operazioni ai sensi delle leggi: 23. 1. 1887 n. 2476; 29. 5. 1906 n. 100 ai sensi del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario approvato con r. D. 26. 6. 1921 n. 1048 e con r. D. 29. 7. 1927 n. 1509 ed in conformit a tutte le altre leggi emanate o emanande ed in ispecie per le operazioni che per tale intento, potranno essere deliberate dal consiglio di amministrazione; 7) istituite vivai di piante; 8) favorire ed attuare la lotta antiparassitaria nei fondi dei soci; 9) aprire magazzini per la concessione ai soci di generi di abbigliamento e di consumo e quant'altro necessario all'economia familiare e domestica, al prezzo d'acquisto maggiorato dalle sole spese vive di gestione; 10) migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e loro familiari, mediante l'istruzione professionale, l'assistenza sanitaria, culturale, ricreativa e mutualistica in genere e ci mediante l'utilizzo di fondi speciali che saranno formati con parte degli utili d'esercizio all'uopo destinati; 11) compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per tutti gli scopi citati nei precedenti numeri, la cooperativa potra' beneficiare di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie previste dalle leggi nazionali e regionali. A norma dell articolo 2514 del c. C. Si intendono perseguire i principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa' , dell inter o patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parit di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveL'attività di S. Agostino Società Cooperativa si colloca nel settore Altro aziende agricole, specificatamente in Agricoltura, allevamento e prima trasformazione. In base alla codifica ATECO, il codice 01.61.00 rappresenta: Attività di supporto alla produzione vegetale.
S. Agostino Società Cooperativa è conosciuta anche come: "S. AGOSTINO", "SOCIETA S. AGOSTINO", "COOPERATIVA S. AGOSTINO", "SOCIETA COOPERATIVA S. AGOSTINO" e "SOCIETA' COOPERATIVA S. AGOSTINO".
Secondo i criteri europei, S. Agostino Società Cooperativa è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.