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S. Anna - Società Agricola Cooperativa

Sede legale: Corso Umberto I, SNC, 84050, Futani (SA)
P.IVA: 00521240655
01.1: COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
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Descrizione di S. Anna - Società Agricola Cooperativa

Articolo 3 i soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall'assemblea ordinaria dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142. Articolo 4 l'organizzazione di produttori non ha fini di lucro ed opera a favore dei produttori associati, ponendosi come scopo sociale primario il miglioramento della qualita' dei prodotti ortofrutticoli, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi, nonche' la diffusione di pratiche colturali e di tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente e favoriscano la biodiversita'. Si propone, pertanto, di esercitare la propria attivita', ed intende orientare la correlativa gestione, incentrando tutte le iniziative sulle esigenze dei soci produttori-cooperatori, secondo principi di mutualita' prevalente, cosi' come definiti dall'art. 2512 e seguenti del codice civile, ed in base ai parametri di scambio mutualistico ivi prescritti, svolgendo l'attivita' stessa in via prioritaria in favore dei soci cooperatori medesimi ed avvalendosi in via prevalente dei loro conferimenti di prodotti agricoli nonche', eventualmente, dei loro servizi accessori. La cooperativa piu' specificatamente: a) nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovra' rispettare il principio di parita' di trattamento ex art. 2516 c. C. ; b) osservera' i divieti e gli obblighi costituenti requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente ex art. 2514 c. C. ; c) realizzera' l'oggetto sociale con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci; d) potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c. C. , sempre nel rigoroso rispetto dei principi e dei criteri indicati negli artt. 2512 e 2513 c. C. L'attivita' sociale avra' i seguenti scopi: a) promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi dei prodotti conferiti dai soci; b) deliberare regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzioni, di commercializzazione e di tutela ambientale, proposti dal consiglio di amministrazione od in ottemperanza a precise disposizioni di legge che, una volta approvati, saranno adottati dalla o. P. E diverranno vincolanti per tutti i soci, potendo venire modificati, se del caso, soltanto dall'assemblea; c) promuovere, anche attraverso attivita' di ricerca, di studio, di incontri tra esperti, la conoscenza degli aspetti peculiari dell'attivita' di produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati nelle aziende agricole condotte dai soci, con particolare riguardo all'analisi del contributo di detta attivita', in termini di reddito, occupazione, investimenti ed altro, a favore dell'economia regionale, nazionale e comunitaria; d) vendere, per conto dei produttori associati, le produzioni annualmente deliberate dall'assemblea secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; e) eseguire studi ed indagini di mercato, condurre trattative nell'interesse e per conto degli associati, aprire uffici di informazione, borse merci e delegazioni in italia ed all'estero; nonche' curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per le ricerche di mercato; f) informare attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici ed altro, i produttori associati in ordine alle disposizioni di legge, ai regolamenti comunitari, alle situazioni e previsioni di mercato e ad ogni altra disposizione e circostanza idonea ed utile allo svolgimento della loro attivita'; g) rappresentare i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati della produzione agricola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di associazione; h) rappresentare ed assistere i produttori associati nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli dell'associazione od utili al raggiungimento di questi; i) esercitare compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di regolamenti comunitari che interessano la produzione agricola; j)deliberare regolamenti e programmi di produzione e di vendita vincolanti per i soci; k)acquistare per conto degli associati beni e servizi con le procedure e le modalita' che saranno specificate in apposito capitolo del regolamento interno, allo scopo di uniformare gli standards qualitativi delle diverse produzioni; l)tutelare gli interessi economici e commerciali degli associati promuovendo ed eseguendo tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali; m) elevare e standardizzare i livelli qualitativi delle diverse produzioni sia con interventi nella fase produttiva che in quella delle lavorazioni di magazzino; n) fornire agli associati assistenza tecnica, economica, organizzativa e gestionale per tutte le produzioni nelle diverse fasi colturali - anche attraverso la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica - provvedendo, se del caso, ad effettuare la raccolta con proprio personale onde evitare perdite qualitative ed organolettiche dei prodotti stessi; o) concentrare i servizi di lavorazione, conservazione e condizionamento di tutti o di parte dei prodotti degli associati presso un unico stabilimento sociale, anche gestito da una associata; p) costruire o acquistare o gestire impianti frigoriferi, magazzini, industrie od altri mezzi tecnici e servizi necessari alla produzione, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci; q) fornire ai soci tutti i servizi ed i mezzi tecnici quali macchine, attrezzature e simili, nonche' tutti i prodotti e le materie prime necessarie alla razionale conduzione delle rispettive aziende attraverso acquisti o contratti ed accordi con enti, organismi o privati; r) gestire in comune aziende agricole prese in affitto od acquisite in proprieta', ricorrendo anche ai contributi statali ed alle altre agevolazioni previste dalla legge; s) stipulare convenzioni con enti e con privati per la fornitura di servizi necessari alle fasi produttive e commerciali; t) esercitare tutte le attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli, gestendo stabilimenti acquistati o affittati direttamente dalla associazione, ricorrendo anche ad eventuali contributi e agevolazioni statali, regionali o di altri enti; u) riscuotere in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; v) formulare proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore agricolo; w) gestire direttamente, anche presso magazzini e strutture delle associate, la lavorazione, il condizionamento e la prima trasformazione delle produzioni conferite, assumendo all'uopo apposito personale; x) migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, predisponendo programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali; y) svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali , ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; z) vendere anche al dettaglio le produzioni conferite dai soci; aa) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e dei paesaggi e per preservare e/o favorire la biodiversita'; bb) promuovere tra i produttori agricoli, qualora particolari esigenze lo richiedano, la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti; cc) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e di razionalizzazione produttiva delle aziende associate; dd) migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni conferite dai soci, predisponendo programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari e nazionali; ee) promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' richiedendo, se del caso, la i. G. P. E/o la d. O. P. Per una migliore tutela e valorizzazione delle produzioni conferite dagli associati; ff) esercitare compiti di intervento sul mercato e provvedere ad istituire, sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi anche finanziari per il ritiro dei prodotti dal mercato e per la loro eventuale vendita; gg) tutelare nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei produttori soci della cooperativa, promuovendo ed eseguendo tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, compreso l'acquisto presso aziende agricole non socie, in italia ed all'estero, di prodotti agricoli, a completamento di contratti di fornitura e/o di gamma, nel rispetto e con i limiti imposti dalle leggi vigenti per mantenere i requisiti di mutualita' prevalente e nell'osservanza del principio di assenza dello scopo di lucro. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra' compiere e svolgere sia direttamente sia attraverso la partecipazione ad altre imprese cooperative, enti e societa' pubbliche e private, tutte le azioni necessarie ed opportune. Esso, quindi, potra': a) costituire una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al perseguimento degli obiettivi sociali che sara' disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, con divieto assoluto di raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e nel pieno rispetto del disposto della legge 05/07/1991 n 197; b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, cosi' come previsto dall'art. 4/comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n 59; c) predisporre procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2 , della legge 31 gennaio 1992, n 59; d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla comunita' europea, dallo stato italiano, dalle regioni o da enti locali, nonche' di finanziamenti e contributi disposti da enti ed organi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'ortofrutticoltura; e) assumere partecipazioni o costituire societa' di capitali, cosi' come disposto dall'art. 18 della legge 19/03/1983 n 72, aventi oggetto connesso o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' prevista dalla legge n 1 del 02/01/1991; f) compiere e svolgere in genere tutte quelle operazioni che servono meglio a raggiungere e perfezionare l'oggetto sociale, sia direttamente, sia attraverso l'adesione a consorzi, organismi, enti e societa' sia pubbliche che private, aventi scopi e finalita' similari o complementari. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, l'organizzazione di produttori potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: a. Costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, inclusi l'acquisto e il rimborso di azioni proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate; effettuare, in qualunque forma, tutte le iniziative economiche e finanziarie che, nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa, siano dirette ad agevolare ed a rendere maggiormente competitiva l'attivita' dei soci cooperatori; b. Stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea; c. Concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d. Partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, ai soci cooperatori, ad enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; su deliberazione del consiglio di amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche e cooperativistiche, di qualsiasi genere e tipo; e. Stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sara' effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto alle successive lettere g) ed h) ed al titolo iii del presente statuto; f. Compiere, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente a esso, qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purche' nei limiti di legge; g. Emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalita' di collocamento e di estinzione. Gli amministratori possono emettere in una o piu' soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 c. C. E della disciplina prevista per le societa' per azioni in quanto compatibile con le disposizioni che seguono. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; h. Costituire, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa puo' adottare, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi; in particolare, contribuisce alla formazione di un'approfondita cultura tecnico-professionale e della cultura cooperativistica presso le imprese associate al fine di realizzare un progetto imprenditoriale comune. L'organizzazione di produttori ha la disponibilita' totale del prodotto degli associati per l'obbligo di conferimento assunto a norma dell'art. 5, lettera d), del presente statuto e puo' svolgere tutti i compiti previsti per le o. P. Dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente o emananda. Tale disponibilita' e' esercitata direttamente o per il tramite di organismi aderenti. All'inizio di ogni annata agraria il consiglio di amministrazione stabilira' i programmi produttivi e commerciali dell'organizzazione di produttori fissando tempi, quantita' e qualita' dei conferimenti da parte dei soci.

Parole chiave
Produzione Legge Società cooperativa Prodotto (economia) Servizio Agricoltura Associazione (diritto) Economia Produttori Associati Regioni d'Italia Regolamento

Classificazione Settoriale

Secondo la classificazione ATECO, il codice 01.1 indica: COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI.

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In base alla tassonomia UE, S. Anna - Società Agricola Cooperativa è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 240.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.

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Domande frequenti su S. Anna - Società Agricola Cooperativa

Qual è il numero IVA di S. Anna - Società Agricola Cooperativa ?
S. Anna - Società Agricola Cooperativa ha Partita IVA 00521240655.
In quale località si trova S. Anna - Società Agricola Cooperativa ?
L'indirizzo della sede legale di S. Anna - Società Agricola Cooperativa è Corso Umberto I, SNC, 84050, Futani (SA).
Da quanto tempo opera S. Anna - Società Agricola Cooperativa ?
S. Anna - Società Agricola Cooperativa è presente sul mercato da 50 anni.
Qual è l'andamento dei ricavi di S. Anna - Società Agricola Cooperativa ?
S. Anna - Società Agricola Cooperativa registra un andamento in aumento dei ricavi.
Qual è il giro d'affari di S. Anna - Società Agricola Cooperativa ?
Il fatturato di S. Anna - Società Agricola Cooperativa risulta essere di 488.0 K €.
Qual è la forza lavoro di S. Anna - Società Agricola Cooperativa ?
Attualmente, S. Anna - Società Agricola Cooperativa impiega un totale di 3 dipendenti.
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