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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di assegnare ai soci, in proprieta' divisa e/o indivisa, unita' immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze, alle condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, in proprieta', in godimento od in locazione, anche con patto di futura assegnazione o riscatto. La cooperativa si propone di soddisfare le esigenze abitative dei propri soci, di contribuire al miglioramento della qualita' ambientale dell'edilizia sociale e piu' in generale della qualita' di vita dei cittadini. Le unita' immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze vengono assegnate ai soci secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) acquistare terreni od aree edificabili, sia in proprieta', sia in diritto di superficie, per costruirvi fabbricati residenziali e/o anche vani accessori aventi diverse destinazioni a servizio dei residenti; b) acquistare fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali e/o anche vani accessori aventi diverse destinazioni a servizio dei residenti gia' costruiti da recuperare e/o da ristrutturare; c) vendere o permutare le aree e locali di sua proprieta' qualora ne appaia la necessita' o l'utilita' per i suoi fini, ovvero cedere gratuitamente le aree di sua proprieta' in adempimento di prescrizioni urbanistiche. Le iniziative edilizie potranno anche essere inserite o costituire parte di programmi integrati di settore o complessi organici di insediamento, anche comprendenti servizi sociali, asili nido, scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati ad attivita' culturali, ricreative e sportive, in adempimenti di previsioni urbanistiche. Nel caso di programma sociale rivolto all'assegnazione di case a proprieta' indivisa, gli alloggi saranno concessi in uso esclusivo ai soci aventi i requisiti stabiliti dalle leggi sull'edilizia economica e popolare. In tal caso e' vietata la cessione degli alloggi in proprieta' ai soci ed in caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa vi e' l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo delle case popolari a norma della vigente legislazione sull'edilizia popolare ed economica. In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n. 197/91 e dai d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58, potra': a) potra' esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; b) potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio; c) potra' fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti (legge 22 ottobre 1971, n. 865, legge 5 agosto 1978 n. 457, legge 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre 1993, n. 493, etc. ), o che saranno emanate in conformita' al t. U. Approvato con r. D. 1165/38 o di altre disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtu' di delibere assunte da enti pubblici o privati; d) potra' provvedere alle costruzioni od in economia od in appalto o mediante licitazioni e simili; potra' contrarre mutui ipotecari; potra' realizzare anche unita' immobiliari a destinazione non residenziale purche' cio' sia imposto dalle prescrizioni urbanistiche o sia comunque funzionale alla realizzazione dei suo scopi. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. . La cooperativa puo' aderire ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi scopo analogo od affine al proprio. La cooperativa aderisce al consorzio edilizio pontino.
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