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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attivita' di impresa appresso indicate, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, in attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi),ai sensi dell'art. 1, lettera "b" e 4 della legge n. 381/91, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 del codice civile, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. L'attivita' della societa' cooperativa e' svolta senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, avvalendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi. Art. 5)la cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali mediante l'esercizio delle seguenti attivita': - lo svolgimento di attivita' produttive nel settore artigianale e di servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in particolare tossicodipendenti in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - attivita' di lavorazione, fabbricazione di complementi di arredo, articoli in legno, in vetro e in carta; - attivita' di pulizia e manutenzione di negozi, uffici, immobili pubblici e privati, artigianali e commerciali; - attivita' di raccolta differenziata rifiuti e loro smaltimento; - lavori di tinteggiatura, manutenzione e ristrutturazione fabbricati; - lavori di falegnameria. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili,da privati,dallo stato e da enti pubblici,partecipando,anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti,appalti concorsi, licitazioni private e trattative private,stipulando contratti e convenzioni; - istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; - acquistare o prendere in affitto immobili,magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La cooperativa, inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,industriale,commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra',fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: a)assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capogruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell art. 2545 septies del codice civile; b)concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce; c)promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; d)costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali. Infine,la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale,la raccolta del risparmio presso i soli soci,conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa puo', inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' potra' effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile. E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. B) del codice civile.
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