Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le attivita' seguenti: (a) acquistare e distribuire, per il rifornimento alle farmacie, specialita' medicinali e ogni altra merce che formi oggetto del commercio dei soci, nonche' arredi, accessori, macchine e attrezzature in genere, anche informatiche, necessari per l'espletamento della loro attivita'; assumere concessioni e rappresentanze, con o senza deposito, di prodotti farmaceutici e para farmaceutici; (b) acquisire partecipazioni in societa', costituite o da costituire, aventi come oggetto sociale l'esercizio di farmacie, nel rispetto delle leggi vigenti nel settore (in particolare le leggi nn. 362/1991 e 475/1968 come aggiornate dalla legge 124/2017); (c) assistere i soci nell'esercizio della loro attivita' commerciale, organizzando ogni opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale e partecipando a iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una piu' alta qualificazione della categoria; (d) provvedere alla raccolta dei risparmi (con esclusione fra il pubblico sotto ogni forma) per la concessione di prestiti ai soli fini del conseguimento dello scopo sociale. La cooperativa si propone inoltre, in piena armonia con la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale, di porre i propri servizi a disposizione delle a. U. S. L. Nei limiti e nel rispetto dei fini statutari, onde favorire la migliore attuazione della legge. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto e dello scopo sociale. La cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, potra' partecipare ad altri organismi cooperativi, confederazioni, federazioni, societa', consorzi e altri enti aventi scopi analoghi o connessi con quelli sociali. E' fatto divieto alla cooperativa di svolgere operazioni che secondo le previsioni dei decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, successive integrazioni e modificazioni e norme emanate o emanande, sono riservate alle societa' iscritte negli appositi elenchi.
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