Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4: la cooperativa ha come obiettivo prioritario l'attuazione di tutte le iniziative atte alla realizzazione dell'attivita' mutualistica sopra definita; si propone, quindi, in particolare ed a titolo esemplificativo, ogni attivita' per: a) promuovere la costituzione di cooperative edilizie di abitazione e di enti ed organismi con finalita' varie, ma inerenti all'attivita' ed agli scopi sociali e/o diretti alla realizzazione degli stessi, nonche' al miglioramento della qualita' della vita nell'ambito dei programmi edilizi; b) promuovere organismi finanziari di ogni tipo o partecipare ad essi onde costituire adeguati supporti ai programmi consortili; e promuovere societa' e/o imprese atte alla realizzazione delle finalita' sociali, partecipando eventualmente alla formazione del loro capitale sociale; c) individuare, acquisire o far acquisire per se' o per i consorziati, aree, terreni e fabbricati - anche in via di ul- timazione - ed immobili sul mercato immobiliare o attraverso aste pubbliche, giudiziarie eccetera, da costruire, recuperare, risanare e ristrutturare; fare quant'altro necessario per il raggiungimento dei fini sociali; d) realizzare direttamente o far realizzare - quale stazione appaltante - per destinarli al predetto scopo sociale, i programmi costruttivi per abitazioni ed accessori, compresi i locali con destinazione non abitativa, su terreni da essa societa' o dalle aderenti acquistati, o ad esse pervenuti in qualsiasi modo, anche mediante assegnazione in diritto di superficie da enti pubblici; o assistere direttamente e/o indirettamente le stesse societa' consorziate per l'adempimento di tutte le formalita' necessarie per la realizzazione dei medesimi programmi edilizi, qualora le stesse consorziate esercitino direttamente la qualifica di stazione appaltante; e) assegnare, o far assegnare, in proprieta' piena o superficiaria ai propri soci, gli alloggi ed accessori, compresi i locali a destinazione non abitativa, degli edifici di cui sopra ed anche concedere, in attuazione di specifiche leggi di edilizia agevolata, in locazione pure con patto di futura vendita ed anche con proprieta' differita, anche a terzi sia gli alloggi sociali e loro pertinenze che gli immobili ad uso non residenziale; f) vendere, permutare, qualora ne appaia la necessita' o l'utilita' per lo scopo sociale, aree, cubature edificabili, alloggi e/o locali a destinazione non abitativa degli edifici di cui sopra a terzi persone fisiche non soci e enti e/o persone giuridiche al fine anche di ridurre i costi del programma sociale, sempre che le predette realta' siano esuberanti od inutilizzabili, ovvero si preveda siano di utilizzazione economica diretta poco conveniente; g) svolgere e far svolgere per se' direttamente o per conto delle aderenti cooperative presso i competenti organi statali, enti locali, istituti bancari, assicurativi, previdenziali e simili, pratiche di ogni genere e tipo anche al fine di ottenere finanziamenti di qualsiasi genere e natura, mutui ipotecari con o senza il contributo dello stato o di altri enti pubblici, ed inoltre per l' ottenimento di tutte quelle agevolazioni che siano previste per l'edilizia economica e popolare; h) compiere, infine, qualsivoglia altra operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con gli scopi sociali e sia ritenuta comunque utile alla realizzazione dei medesimi, effettuando di conseguenza anche tutti gli atti, i contratti, le operazioni di natura mobiliare, immobiliare ed ipotecarie necessari, utili od opportuni alla realizzazione dei fini so- ciali o per l'attivita' della cooperativa, ivi compreso il rilascio di garanzie fidejussorie (nei limiti di cui alla legge n. 1 del 1991 e al d. L. Vo n. 385/1993 e quindi non nei confronti del pubblico e sempre che tali attivita' non abbiano carattere prevalente sulle altre) nell'interesse dei propri soci e di altri enti mutualistici cui partecipi la cooperativa, o facenti parte dello stesso ente mutualistico. Ai limitati fini del precedente e presente articolo, con il termine "soci" si devono intendere non solo i soci diretti della cooperativa, persone fisiche o giuridiche, ma anche i soci di quest'ultime.
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