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L'associazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale di cui al d. Lgs. 460/1997 ed e' senza scopo di lucro. A partire dal termine di cui all'art. 104, c. 2, della legge 117/2017, l'associazione dovra' operare per il perseguimento delle finalita' di solidarieta' sociale nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 117/2017. L'associazione potra' comunque esercitare la propria attivita' su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite e modificate una o piu' sedi operative. L'associazione opera nel campo della cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 125/2014 e nella fattispecie si ispira ai principi della carta delle nazioni unite ed alla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, dichiara di agire in conformita' dei principi stabilita dalla legge 125/2014 e rispetta gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilita' sociale e tutela ambientale. L'associazione nel perseguire le finalita' di solidarieta' sociale, opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui art. 1 comma 2 della legge 125/2014. L'associazione agisce per favorire lo sviluppo sostenibile e il progresso economico, sociale, tecnico e culturale dele aree periferiche del mondo, comprese aree del territorio italiano nelle quali e' necessario un intervento forte ed incisivo, attuando iniziative, progetti e promuovendo attivita' di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realta' in armonia con i programmi locali di sviluppo. L'associazione persegue i suoiobiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attivita' culturale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunita', attraverso la democraticita' della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettivita' delle cariche associative. L'associazione, per il conseguimento delle proprie finalita', esercita le seguenti attivita' di interesse generale: - cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni; - promozione della conoscenza della cultura del popolo arabo e di tutti gli altri popoli del bacino mediterraneo. L'area d'intervento e' estesa in tutto il bacino, estendendosi anche nell'area medio orientale. Nello svolgimento delle attivita' d'interesse generale l'associazione potra': compiere attivita' di assistenza sociale e sanitaria, beneficienza, istruzione e formazione, agricoltura e lavori collegati, sport dilettantistico, ricerca scientifica, prmozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e archeologico. Soprattutto l'associazione persegue finalita' di solidarieta' sociale; - partecipare ed organizzare convegni, congressi e altre manifestazioni di ogni genere, in italia e all'estero, sui problemi della cooperazione e in generale sulle problematiche inerenti sviluppo sociale valorizzazione culturale; - promuovere raccolta di fondi e donazioni in conformita' alle vigenti norme di legge. Iniziative di vario genere, campagne di istruzione di giovani e meno giovani, attivita' umanitaria e di solidarieta' nei confronti delle vittime civili di conflitti. Promuovere attivamente intese operative con altri organismi democratici, che concordino nella sostanza con le finalita' dell'associazione stessa; - promuovere iniziative di educazione e cooperazione allo sviluppo tendendo a favorire l'acquisizione di tecnologie appropriate che favoriscano l'auto-sviluppo; - promuovere il sostegno allo sviluppo della societa' civile; - promuovere giornate di cultura e di conoscenza della cultura mussulmana; - inviare volontari nei paesi in via di sviluppo; - promuovere attivita' per la salvaguardia del patrimonio archeologico, culturale e antropologico di tutte le culture dell'area. In generale si realizzeranno e sosterranno anche tutte le attivita' che abbiano la finalita' di combattere la xenofobia e il razzismo. L'associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalita' di lucro. L'associazione agisce senza fini di lucro, nello spirito di solidarieta' sociale, mettendo le proprie conoscenze e le proprie capacita' al servizio della cooperazione e della solidarieta' internazionale e nazionale. E' fatto divieto di svolgere attivita' diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. All'uopo l'associazione, in via secondaria e strumentale, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la locazione, l'acquisto e la vendita di beni immobili, la stipula di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie, ed ogni altra attivita' strumentale al raggiungimento delle finalita' suddette, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attivita' che fosse vietata dalle vigenti norme di legge. Fermo restando il divieto di distribuzione degli utili sancito dalla legge, l'associazione potra' svolgere le proprie attivita' con esercizio d'impresa, il tutto nei limiti ed in conformita' alle vigenti norme di legge in materia. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, utili ed avanzi di genstione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a fabore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. A partire dal termine di cui all'art. 104, c. 2 della legge 117/2017, e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, durante la vita dell'associazione e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito afavore di attivita' istituzionali statutariamente previste.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 94.99.40 corrisponde a: Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
Salam Ong è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti).