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La societa' non ha finalita' di lucro ma persegue finalita' di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta' attraverso lo svolgimento esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, nei limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 e successive modificazioni intervenute, di una o piu' delle seguenti attivita': a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; e) promuovere, istituire, gestire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale a cui i lavoratori potranno iscriversi in conformita' a contratti di lavoro, accordi o regolamenti aziendali, in qualsiasi forma costituiti al fine di svolgere le attivita' di cui alle lettere a) e b), fermo restando che la cessazione del rapporto di lavoro comporta l automatica cessazione dell iscrizione; f) promuovere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attivita' di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici; g) piu' in generale, svolgere, sia in forma diretta che indiretta, tutte le attivita' in campo mutualistico, previdenziale, sanitario, sociale ed assistenziale, educativo e culturale, che la legge 3818/1886 come innovata dall articolo 23 del dl n. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e successive modificazioni ed integrazioni od altre specifiche disposizioni di legge assegnino alle societa' di mutuo soccorso. Compatibilmente con la natura e le disposizioni di legge in materia di societa' di mutuo soccorso, la societa' potra' porre in essere operazioni di concentrazione, nelle forme consentite dalla legge, o istituire forme di collaborazione, anche di tipo contrattuale, con altri enti, pubblici o privati, utili al raggiungimento dello scopo sociale. La societa' potra' inoltre assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa' ed imprese, anche consortili che, per il loro oggetto, abbiano attinenze con lo scopo e l'oggetto sociale, e potra' essere essa stessa socia di altre societa' di mutuo soccorso, affidando a loro con decisione del consiglio di amministrazione, la prestazione di determinati servizi; potra' quindi compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie (consentite dalla legge) ed immobiliari, necessarie e comunque utili per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, cosi' come potra' prestare e ricevere fideiussioni ed altre forme di garanzia, anche reali e nell'interesse di terzi, il tutto nel rispetto della normativa vigente e purche' tali operazioni siano strettamente strumentali al raggiungimento degli scopi sociali e non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto del principio di non lucrativita' soggettiva. I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari conviventi, nonche' con altre societa' di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare in sede di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, attraverso il quale sono stabiliti, nel rispetto del principio della parita' di trattamento, i limiti e le modalita' di erogazione delle prestazioni da parte della societa', cosi' come del versamento dei contributi.
Parole chiaveSalute Amica Società Di Mutuo Soccorso - Ente Del Terzo Settore svolge la propria attività nel macrosettore Altri servizi finanziari e assicurativi, segmento Altri servizi finanziari e assicurativi. In base alla codifica ATECO, il codice 88.99.00 rappresenta: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Salute Amica Società Di Mutuo Soccorso - Ente Del Terzo Settore opera anche con i nomi: "SALUTE AMICA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO", "ENTE DEL TERZO SETTORE" e "SALUTE AMICA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ENTE DEL TERZO SETTORE".
Salute Amica Società Di Mutuo Soccorso - Ente Del Terzo Settore appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2020.