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La societa' non ha scopi speculativi e si propone: a) la valorizzazione delle aziende di proprieta' dei soci e della cooperativa e che provengano ad essa a qualsiasi titolo, e le loro produzioni orto-floro-frutticole coltivate in serra, in coltura protetta, specializzata, consociata o in pieno campo; b) l'acquisto e l'affitto di serre di qualsiasi tipo anche ai fini delle leggi regionali siciliane 29. 10. 1964 n. 26 e 6. 6. 1968 n. 14 e seguenti, nonche' ai fini di tutte le disposizioni a favore del mezzogiorno e dell'agricoltura in particolare, contenute nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale, presenti e future, l'acquisto e l'affitto, altresi', di fondi rustici, loro trasformazione e miglioramenti in genere, con opere di sistemazione idraulica, agraria, di ricerca, provvista e utilizzazione di acqua a scopo irriguo e potabile, con costruzione e riattamento di strade poderali e interpoderali; c) l'insediamento sui terreni acquistati dai soci, o da essi tenuti in affitto, nonche' su quelli gia' di proprieta' della cooperativa e che perverranno ad essa a qualsiasi titolo, oppure tenuti in affitto dalla cooperativa medesima, delle serre anzidette, per la migliore produzione, selezione, tipicizzazione e commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli; d) l'organizzazione commerciale e industriale idonea per il collocamento di tutti i prodotti ottenuti; potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali e finanziarie inerenti allo scopo sociale; chiedere assistenza per la progettazione e l'esecuzione, quest'ultima solo su apposito mandato del socio interessato, di opere, di impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo i programmi, linee e indirizzi tecnici comuni, nonche' per la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti, ecc. ; inoltre puo' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle elencate nel presente articolo; e) tutte le operazioni tecniche, industriali e commerciali inerenti agli scopi di cui sopra, nonche' il promuovimento di quelle iniziative e l'adempimento di quelle istanze per l'ottenimento dei benefici e contributi nazionali, regionali e comunitari e dei benefici fiscali relativi; f) la partecipazione alle iniziative di cui alla legge 26. 06. 1965, art. 9, e quindi assumere partecipazioni, in sede costitutiva e successivi aumenti di capitale, oppure mediante acquisto di azioni, della societa' previste dall'art. 11 della legge 717, nonche' a quelle previste dall'art. 9 della legge 910, sempre, che l'ente o il consorzio delle cooperative o la cooperativa abbia la maggioranza degli interessi societari; g) la distribuzione ai soci del ricavato della vendita dei prodotti conferiti dai soci, dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo di tali prodotti conferiti, in ragione della loro quantita' e qualita'; h) curare l'informazione e l'assistenza tecnico-finanziaria, economica e gestionale ai soci, assicurando ad essi mezzi tecnici appropriati per la coltivazione, la conservazione dei prodotti e fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni, ed in tutto cio' che puo' contribuire al miglioramento e all'incremento sia dei fondi di proprieta' dei soci e della cooperativa, o di quegli altri come descritti alla lettera c). In particolare, la cooperativa potra' acquistare impianti collettivi per la selezione, la tipicizzazione del prodotto e per la sua commercializzazione, nonche' tutta la attrezzatura e il macchinario relativo alla migliore coltivazione dei fondi e delle serre, nonche' fertilizzanti, antiparassitari, sementi e concimi distribuendoli ai soci o mantenendoli come dotazione della cooperativa medesima per gli scopi sociali; i) l'esercizio del credito ai propri soci in ordine alle esigenze inerenti alla conduzione delle singole unita' aziendali dei soci, nonche' a titolo di anticipazioni sul conferimento dei prodotti e quant'altro previsto dalla legislazione; la societa', inoltre, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'organo amministrativo potra' assumere interessenze e compartecipazioni sotto qualsiasi forma in societa' di capitali, in impresa cooperative che abbiano analoghe attivita' sociali, potra' consorziarsi ad altre cooperative con attivita' affini per rendere piu' efficace l'azione della societa'; potra' acquistare e condurre in affitto fondi rustici da destinare a colture ortofrutticole, a pascolo, a bosco, per la creazione dei nuclei aziendali efficienti da cedere eventualmente ai soci; costruire o migliorare le abitazioni dei soci e i fabbricati rurali; l) l'assunzione di obbligazioni anche con terzi per il pagamento dell'acquisto delle attrezzature, degli impianti e delle materie prime di cui alla lettera b), nonche' assunzioni di mutui con l'i. R. C. A. C. O con altri enti finanziatori regionali e nazionali per l'acquisto di fondi rustici, serre e di tutti gli altri impianti e attrezzature relative agli scopi sociali, nonche' per tutto quanto ritenuto dal consiglio di amministrazione dall'organo amministrativo necessario per il miglior raggiungimento degli scopi sociali; m) fare propaganda, promozione e sperimentazione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione, per il raggiungimento di posizioni sempre piu' idonee alla valorizzazione dei prodotti, anche con la divulgazione dei propri marchi; n) perseguire tutte le strategie di mercato in italia ed all'estero necessarie alla migliore collocazione delle intere produzioni degli associati; l'espletamento di ricerche di mercato (marketing) nell'interesse e per conto proprio e dei soci; o) incentivare la promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci; p) sviluppare i rapporti con le associazioni, enti di qualsiasi genere, societa', cooperative e produttori di paesi comunitari ed extracomunitari; q) prestare e ricevere fideiussioni ed avalli da ed a favore di altre cooperative aventi oggetto analogo ed affine, nei limiti ed alle condizioni di legge; r) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; s) esplicare tutte le attivita' e quelle funzioni derivanti dalla applicazione delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agricoli, compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per l'attuazione di interventi di mercato; t) ad eventuale integrazione dell'assortimento dei prodotti venduti, la cooperativa puo' acquistare prodotti anche da non soci al fine di migliorare, ampliare la quantita' e le qualita' dei prodotti commercializzati ai fini dell'ampliamento del mercato e comunque in via molto limitata ed assolutamente non prevalente; u) assumere all'occorrenza manodopera, anche avventizia, per l'esecuzione di lavori relativi all'attivita' della societa'; v) aprire al pubblico e gestire, anche in concorso con associazioni, enti o privati, spacci, servizi di cucina, attivita' agrituristiche, e quant'altro risulti utile alla promozione e collocazione dei prodotti propri e/o dei soci. La societa', al fine di rendere piu' efficace la sua azione, puo' collaborare ed associarsi ad enti pubblici e privati, a consorzi di secondo grado ed assumere partecipazioni in societa' per azioni e/o a responsabilita' limitata che abbiano scopi e svolgano attivita' eguali od affini a quelli della cooperativa, che consentano di migliorare il perseguimento ed il conseguimento degli scopi statutari, sociali e mutualistici della societa', e a consorzi volontari di tutela di cui alla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, la cui attivita' consenta di migliorare il perseguimento degli scopi sociali e mutualistici della cooperativa, nonche' aderire al gruppo cooperativo paritetico di cui all'art. 2545 septies c. C. La cooperativa potra' beneficiare: a. Dei contributi degli enti pubblici, compresi quelli previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitari; b. Di eventuali altre forme contributive erogate da privati, da enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 01.63.00 corrisponde a: Attività che seguono la raccolta.
Secondo i criteri europei, Samperi - Società Cooperativa Agricola è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.