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Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potra' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla l. 381/91, la cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Scopo della cooperativa e' altresi' quello di offrire ai propri soci la possibilita' di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della attivita' della cooperativa. La cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con terzi. Nello svolgimento della sua attivita' la cooperativa rispettera' il principio di parita' di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualita' prevalente. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi: a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; a partire dal primo gennaio duemilaotto i dividendi potranno essere distribuiti in misura superiore, ma non oltre all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioe' le azioni/quote dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra; c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci; d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. Oggetto della cooperativa sono le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: - la gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, di assistenza sanitaria e servizi educativi diretti a procurare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o in associazione di imprese, in convenzione, in esecuzione di contratti di appalto con enti pubblici o privati e con persone fisiche: - strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali ed in genere persone svantaggiate; - strutture socio-educative residenziali, semi-residenziali, asili e scuole per minori, anche in eta' lavorativa, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; - strutture di accoglienza, di socializzazione residenziali e semi-residenziali finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, della salute psicofisica ed al turismo sociale; - servizi domiciliari e territoriali di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria, socio-educativi, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso strutture residenziali e semi-residenziali, centri di accoglienza e simili; - attivita' ed iniziative finalizzate alla ricerca, alla formazione e sensibilizzazione, alla diffusione della cultura e delle attivita' in materia sociale socio sanitaria e sanitaria volte al miglioramento della qualita' della vita, dell'educazione ai diritti ed ai doveri, all'accoglienza, alla disponibilita' verso le persone in stato di bisogno ed al turismo sociale. La cooperativa potra' svolgere altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attivita' e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonche' gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi (iscritti nel libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione; il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla cooperativa ne siano iscritti piu' di cinquanta.
Parole chiaveSan Benedetto Cooperativa Sociale Onlus opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari. L'attività principale è classificata con codice ATECO 88.10.00: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus è anche conosciuta con i nomi: "SAN BENEDETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", "SOCIETA ONLUS", "COOPERATIVA ONLUS" e "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS".
Secondo la classificazione europea delle imprese, San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.