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La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potra' aderire alle centrali cooperative o ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. In relazione ai principi che disciplinano le societa' cooperative e ispirati alla mutualita' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi: - attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; - strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non o per disabili, nonche' servizi integrati per residenze protette; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o presso altre strutture di accoglienza; - attivita' di formazione e consulenza; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro la quale opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria; - centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attivita' di rette a consolidare il movimento cooperativo; b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre societa' cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette societa'; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; d) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo art. 6, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31. 01. 1992, n. 59; e) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in italia e all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o societa' di ogni genere sia direttamente che indirettamente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte; g) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprieta', in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; h) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; i) concedere finanziamenti, avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonche' a favore di altre cooperative; 1) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; m) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/91; n) stipulare contratti e convenzioni, con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale; o) la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveSan Biagio Società Cooperativa Sociale - Onlus appartiene al comparto Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. Il codice 88 (ATECO) descrive l'attività come: ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE.
L'azienda San Biagio Società Cooperativa Sociale - Onlus utilizza anche i nomi: "SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "SAN BIAGIO", "SOCIETA ONLUS", "COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA SAN BIAGIO", "COOPERATIVA SAN BIAGIO", "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA COOPERATIVA SAN BIAGIO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BIAGIO".
La dimensione aziendale colloca San Biagio Società Cooperativa Sociale - Onlus nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.