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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualita' prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali. Lo scopo della cooperativa e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione delle attivita' indicate all'art. 4 dello statuto, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di soggetti in condizione di svantaggio come definite all'art. 4, comma 1, della legge 381/91, il tutto ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 381/91 anche mediante lo svolgimento di attivita' agricole. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalita' di solidarieta' sociale analoghe od affini. La cooperativa persegue le proprie finalita' statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attivita' ed alla gestione della cooperativa. Fermi restando gli scopi previsti dall'art. 1, lettera b) della legge 381/91, in relazione al rapporto instaurato con i soci lavoratori, la cooperativa si propone altresi' di valorizzare il lavoro dei soci lavoratori medesimi con la finalita' di garanzie nella continuita' di occupazione lavorativa, nell'offerta delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 142/2001. La cooperativa, al tempo stesso, operera' per creare nuove opportunita' di lavoro e di affermazione sociale, in particolare per quelle categorie di soci lavoratori che sono piu' esposte alla disoccupazione, alla sottoccupazione e a situazione di irregolarita' e sfruttamento. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo alla confederazione delle cooperative italiane per il tramite dell'unione interprovinciale di como e varese - confcooperative insubria. Considerati gli scopi sociali e l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'art. 3 dello statuto, e in relazione all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap e comunque di persone svantaggiate ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale e all'inserimento sociale dei medesimi soggetti, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attivita': a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere; b) erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici e comuni, province e regioni - quali manutenzione impianti, idraulica, elettricistica, falegnameria, microelettronica. La cooperativa potra' partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi; c) conduzione di aziende agricole nonche' coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attivita' connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attivita' suddette; d) gestione di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande; e) gestione di laboratori, anche artigianali, per la produzione e commercializzazione di: a. Prodotti da forno; b. Gelati; c. Derivati del latte; d. Cioccolato; f) servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione di ambienti civili ed industriali; g) manutenzione del verde pubblico e/o privato; h) attivita' di lavanderia e stireria, anche industriale; i) realizzazione, edizione e vendita di libri, su qualsiasi supporto, con particolare attinenza alla diffusione della cultura della lettura inclusiva; j) promozione e gestione dei corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attivita' sociale qualifiche professionali nonche' formazione cooperativistica anche con il contributo della cee, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra': 1) acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attivita' sociali ivi compresa la propria sede; 2) acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell'attivita' sociale e condurvi direttamente o indirettamente la attivita' oggetto dell'attivita' sociale; 3) attrezzare, arredare immobili e impianti al fine di ottenere un ottimale funzionamento degli stessi. Per lo svolgimento di tali attivita', nello spirito dell'articolo 3) dello statuto sociale la cooperativa si avvarra', in via prioritaria, direttamente delle capacita' professionali dei propri soci lavoratori nonche' dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1, legge 381/1991, in conformita' con quanto disposto dalla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del volontariato dei propri soci. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai d. Lgs. N. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c. C. ; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nello statuto. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attivita' anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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