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1. La societa' e' senza fine di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiret-ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati , a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di sciogli-mento individuale del rapporto. La societa' non accede al regime di c. D. "lucrativita' attenuata", pertanto non si applicano alla stessa le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4-bis, d. Lgs. 36/2021. 2. La societa' ha per oggetto in via sta-bile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, con particolare riguardo a1le discipline poste sotto il controllo delle seguenti federazioni: - f. I. D. S. (federazione italiana danza sportiva); - f. I. G. C. (federazione italiana giuoco calcio); - f. G. D. I. (federazione ginnastica d'italia); - f. I. L. K. A. M. (federazione italiana judo lotta karate arti marziali); - f. I. N. (federazione italiana nuoto); -f. I. P. (federazione italiana pallacanestro); - f. I. P. A. V. (federazione italiana pallavolo); - f. I. P. C. F. (federazione italiana pesi-stica e cultura fisica); - f. P. I. (federazione pugilistica italiana); - f. I. S. (federazione italiana sci); per le quali la societa' si affiliera' alle citate federazioni sportive riconosciute dal coni, con l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci nonche' di conformarsi a norme, direttive e provve-dimenti anche disciplinari del coni e/o dei suo organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche discipli-nari delle federazioni sportive nazionali e/o delle organizzazioni sportive inter-nazionali a cui aderiscono e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni e/o dei loro organi a cui la societa' si affiliera': costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle federazioni e/o enti di promozione sportiva nella parte relativa all'orga-nizzazione e gestione delle societa' affi-liate a cui la societa' si affiliera'. 3. In particolare, per l'attivita' sportivo-agonistica, la societa' potra' indivi-duare e costituire al proprio interno sezioni sportive specializzate per disciplina dotate di organizzazione e mezzi tecnici autonomi, che abbiano lo scopo di formare, preparare e gestire squadre sportive, nonche' promuovere ed organizzare gare, tornei ed ogni altra attivita' sportiva in genere. 4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale - nel rispetto dei limiti di leg-ge tra cui, ove necessario, quelli di se-condarieta' e strumentalita' previsti al-l'art. 9, comma 1, del d. Lgs. 36 del 28. 02. 2021 - la societa' potra' gestire in tutto o in parte, anche mediante contrat-ti di affitto d'azienda o di ramo della stessa, direttamente e/o indirettamente, acquistare, progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare im-pianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attivita' sporti-ve e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, mac-chine automatiche di distribuzione, spac-ci di abbigliamento e articoli sportivi ecc. , nonche' promuovere tutte quelle ini -ziative volte al conseguimento dello sco-po sociale compresi l'organizzazione e promozione di corsi propedeutici, di av-viamento allo sport, di squadre agonisti-che, di ogni altra attivita' sportiva, ricreativa, e motoria anche a scopo medico riabilitativo e fisioterapico e/o igieni-co-estetico, di attivita' culturali quali convegni, seminari e corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento, di viaggi e vacanze sportivo-ricreative, di manife-stazioni, tornei, gare e spettacoli sportivo-ricreativi, ricerca e promozione di sponsorizzazioni, pubblicita' e commercializzazione dell'attivita' e dell'immagine societaria mediante modelli, disegni e emblemi e mediante mezzi informatici, in-ternet e similari la societa' potra', inoltre compiere - con carattere secondario e strumentale ri -spetto all'attivita' principale secondo criteri e limiti previsti dall'art. 9, comma 1, del dlgs 36 del 28. 02. 2021 - tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessa-rie od utili dall'organo amministrativo per il conseguimento de1l'oggetto socia-le. 5. Essa, in via secondaria e strumentale a tutto quanto precede, potra' concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chie-dere il contributo ed il concorso dello stato, di enti pubblici e di altre perso-ne fisiche o giuridiche , potra' consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili so-ciali a garanzia di debiti ed obbligazio-ni sociali, anche a favore di istituti di credito. 6. E' in ogni caso escluso l'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del decreto legi-slativo 1 settembre 1993 n . 385. 7. Sono altresi' escluse le competenze ri-servate alle professioni protette ai sen-si della legge 23 novembre 1939 n. 1815. 8. La societa' per effetto dell'affilia-zione alla federazione riconosce i tesse-rati che fanno parte della federazione stessa rappresentati da: - dirigenti sociali e soci di societa' af-filiate e aggregate; - ufficiali di gara e segretari di concor-so; - dirigenti federali; - tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi fe -derali; - soci benemeriti; - soci sostenitori.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 85.51.00 identifica l'attività: Corsi sportivi e ricreativi.
La dimensione aziendale colloca San Carlo Sport Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilit A' Limitata nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 30.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.