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Considerato lo scopo mutualistico della societa', co-si' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. Attivita' di pulizia di locali civili ed indu-striali; 2. Attivita' di ristorazione e somministrazione pa-sti; 3. Attivita' di trasporto conto terzi e facchinag-gio; 4. Attivita' di manutenzione aree verdi e giardi-naggio; 5. Lavori di falegnameria; 6. Lavori di restauro conservativo di serramenti e mobili esistenti; 7. Lavori tessili e di pelletteria; 8. Lavori di muratura e manutenzione di immobili; 9. Commercio all'ingrosso di prodotti non alimen-tari; le su indicate attivita' sono attuabili nei diversi settori di applicazione tra cui: settore socio-assistenziale; settore aziendale, artigianale, indu-striale; settore scolastico-educativo; settore giu-ridico-legale; settore ambientale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vi-genti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle at-tivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento de-gli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-tenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civi-le alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ef-fettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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