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La societa', che non ha scopo di lucro, svolge la propria attivita' mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale piu' avanti indicato. A tal riguardo resta precisato che, con riferimento ai rapporti mutualistici, la societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio di parita' di trattamento tra i soci. La societa' si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione dell'attivita' lavorativa dei soci, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita': - servizi di pulizie a favore di privati ed enti, pubblici e privati; attivita' di pulizie generali o specifiche, disinfezione, disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazione; - servizi di giardinaggio, pulizia e manutenzione di aree verdi, private e pubbliche, - servizi di carico e scarico merci con l'ausilio di attrezzature specifiche sia proprie che di terzi, con o senza contratti di noleggio, montaggio e smontaggio mobili, - gestione di magazzini per conto terzi, consulenza logistica, servizi di facchinaggio da eseguirsi anche in virtu' di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati, ed in genere attivita' accessorie ai relativi processi distributivi, - l organizzazione e la gestione di autoparchi, di aree di parcheggio a posteggio; la custodia di automezzi di terzi; - servizi di allestimento stands per fiere, mostre, congressi e convegni e relativi servizi di assistenza, ivi compreso il trasporto di persone; - servizi di vigilanza e custodia di proprieta' immobiliari e mobiliari; servizi di portineria e reception; servizi integrati di gestione agli immobili; - fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali (invii di corrispondenza anche raccomandata, libri, cataloghi, giornali, periodici, pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, ecc. ) la societa', al fine di rendere piu' efficace la propria azione, con deliberazione dell assemblea potra' consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi ovvero alle associazioni o enti nazionali o regionali costituiti nell ambito del movimento cooperativo, nell osservanza di quanto previsto dalla legge. La societa' puo', al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nel pieno rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e successive modificazioni, contrarre finanziamenti e concedere garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi potra' inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, finanziaria ( non nei confronti del pubblico o come oggetto sociale prevalente) commerciale ed industriale per il raggiungimento dello scopo sociale, potra' infine assumere compartecipazioni ed interessenze in altre societa', consorzi, enti o imprese con scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio. La cooperativa potra' costruire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Tali operazioni strumentali dovranno essere svolte in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle norme vigenti e con esclusione in ogni caso di qualsivoglia attivita' che la legge subordini a requisiti od autorizzazioni che la societa' non abbia. La societa' si propone altresi' di perseguire ed osservare le disposizioni prescritte per essere considerata a mutualita' prevalente secondo le disposizioni degli artt. 2512, 2513 e 2514 c. C. In particolare, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , si prevede: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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