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Articolo 3 lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, lo sviluppo economico e la promozione sociale dei soci. La cooperativa, con riferimento alle vigenti normative in materia di professione agricola ed organizzazione di produttori, si propone, tra l'altro, di: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'; e) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; f) adottare, anche per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (ce) n. 178/2002. Conseguentemente, la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata. Per l'attuazione di tali fini essa provvede: 1) alla compravendita di terreni, specialmente incolti o mal coltivati per coltivarli normalmente a conduzione unita, e a conduzione divisa fra i propri soci, ma con unita' di indirizzo culturale ed amministrativo determinato dalla cooperativa e con l'adozione dei processi e delle culture piu' convenienti ai fini sociali, nonche' lo sfruttamento dei medesimi terreni ad uso pascolativo; 2) ad assumere in concessione enfiteutica, ad ottenere in affitto, ed in qualsiasi forma terreni da assoggettare a trasformazioni e miglioramenti fondiari, usufruendo dei contributi nazionali e regionali in virtu' delle leggi vigenti e future; 3) ad acquistare tutti i prodotti occorrenti per l'esercizio dell'agricoltura; 4) ad acquistare o prendere in affitto le macchine agricole per l'esercizio della aratura, della trebbiatura ed in genere tutte quelle atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura ed a gestirle, sia per l'uso diretto dell'azienda sociale sia per conto e per l'uso dei soci che ne abbiano necessita', sia per conto dei non soci; 5) a promuovere il miglioramento produttivo della terra mediante il perfezionamento dei processi colturali, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali l'applicazione della motorizzazione della elettricita' alla agricoltura; 6) a promuovere l'acquisto di macchinari atti alla trasformazione dei prodotti agricoli; 7) a costruire dei magazzini per la conservazione, l'imballaggio e la vendita dei prodotti agricoli; 8) ad acquistare degli automezzi per il trasporto dei prodotti agricoli; 9) a tendere gradatamente alla costituzione di una mandria sociale esercitando anche la compravendita di animali; 10) a promuovere l'allevamento per conto sociale di animali di qualsiasi genere per sfruttarne le carni e i prodotti, sia tra i soci che tra i non soci; 11) ad acquistare, prendere in affitto o in altra forma tutte le macchine, a promuovere lo sviluppo tecnico della pastorizia; 12) a promuovere la costruzione di stalle razionali sociali per il ricovero delle mandrie, sia per conto della societa' che per conto di singoli soci; 13) ad aprire magazzini per la vendita ai soci e ai non soci di generi di consumo e di abbigliamento e di quanto altro necessario all'economia familiare domestica, 14) a promuovere l'impianto di un caseificio modello per la pastorizzazione del latte e per lo sfruttamento dei prodotti e sottoprodotti della pastorizzazione; 15) a promuovere l'impianto di un oleificio modello per la lavorazione delle olive per lo sfruttamento dei prodotti e sottoprodotti nonche' per la vendita di detti prodotti ai soci e non soci; 16) a promuovere l'impianto di una cantina sociale modello per la lavorazione dell'uva e per lo sfruttamento dei prodotti e sottoprodotti per la vendita di detti prodotti ai soci e non soci; 17) ad esercitare credito agrario e compiere tutte le operazioni in conformita' a tutte le leggi emanate o emanande; 18) ad istituire dei centri sociali per l'assistenza scolastica tecnico professioale, sanitaria e formativa dei lavoratori dell'agricoltura; 19) ad istituire dei centri di sperimentazione agraria e di economia agraria; 20) ad assumere appalti da enti pubblici, ed occorrendo anche da privati, di lavori di bonifica, di trasformazione fondiaria e sistemazione terreni, di lavori stradali e comunque richiedenti movimenti di terra, apertura di cave per produzione di materiale lapideo con relativi frantoi, attrezzatura tecnica e costruzione di silos ed in genere lavori pubblici di qualsiasi tipo, purche' aventi attinenza all'agricoltura; 21) a svolgere qualsiasi attivita' finanziaria al fine di ottenere finanziamenti da banche o altri istituti e contributi dallo stato, dalla regione o d'altri enti pubblici e privati; 22) a partecipare a concorsi di cooperative o qualsiasi ente o organo associativo pubblico o privato; 23) a svolgere qualsiasi attivita' direttamente o indirettamente connessa con gli scopi sociali; 24) a tutelare gli interessi della categoria degli agricoltori in genere. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni, utili o necessarie, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziarie, necessarie per il raggiungimento dei fini statutari e per l'incremento e lo sviluppo delle attivita' sociali, ivi compresa la costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. All'anzidetto fondo affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalit di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile . La cooperativa potra' effettuare e riconoscere ai soci conferenti acconti parziali, nel corso dell'anno, secondo criteri, riferiti a quantita' e qualita', stabiliti nel regolamento di conferimento. Il prezzo definitivo per i prodotti conferiti verr stabilito dall'assemblea di bilancio come prevede il successivo art. 26 dello statuto. La societ potra' partecipare a consorzi di cooperative agricole e ad ogni altro organismo associativo pubblico o privato.
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