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5. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera per il conseguimento delle finalita' di cui alla legge n. 381/91 art. 1 jet. A , ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita', e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari ed educativi. 5. 2 considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita' socio sanitarie e/o educative: residenza servita, residenza sanitaria e assistita (rsa), servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficolta', attivita' educativa domiciliare, attivita' ludico-educative e di cura, attivita' di laboratori creativi di vario genere, attivita' didattico-espressive, di palestra, cineforum, tempo libero ed altro, attivita' socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali anche per soggetti con fragilita' sociale. . Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. I destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i soggetti interessati dalle attivita' dell oggetto sociale cosi' come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento statutario approvato dall'assemblea sociale. 5. 3 la cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 5. 4. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. 5. 5 tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' d intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. 5. 6. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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