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La disciplina, il coordinamento e lo svolgimento dell'attivita' di ormeggio di barche e natanti in genere svolta dai singoli consorziati nonche' l'organizzazione in comune delle fasi delle rispettive attivita' dei soci allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei servizi marittimi anche nei confronti dei terzi ed in particolare: - la gestione, per conto proprio o di terzi, di porti marittimi, fluviali e lacustri; - la gestione di cantieri navali per il varo, l'alaggio, il rimessaggio, la manutenzione, la riparazione e la demolizione di imbarcazioni in genere, sia per conto proprio che per conto di terzi; - l'organizzazione di attivita' di balneazione e gestione dei relativi servizi; - la fornitura e commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale navale per i soci e per i terzi; - l'assunzione di agenzie per altre societa' o imprese armatoriali e di navigazione sia estere che nazionali; - la gestine di punti di distribuzioni carburante in proprio o per conto terzi; - la vendita ed il noleggio di imbarcazioni e beni mobili registrati in genere; - la vendita, il noleggio e la gestione di posti barca ed eventualmente dei relativi posti auto, con erogazione, ai natanti ormeggiati di servizi quali l'allacciameneto alla rete idrica, elettrica e telefonica; al fine del raggiungimento degli scopi sociali la societa' potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, compresa la prestazione di fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali anche a favore di terzi, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui. La societa' potra' assumere partecipazioni ed interessenze anche azionarie o di quote, in societa' ed imprese la cui attivita' sia analoga o affine o connessa con la propria, senza fine di collocamento, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, con il rispetto delle norme di cui alla legge n. 197/91 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c. C. , partecipare a consorzi, raggruppamenti, associazioni temporanee di imprese. La societa' potra' usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste da leggi dello stato o regionali o comunali a favore delle nuove iniziative imprenditoriali. Per tutta la durata della societa', i soci dovranno provvedere alla alienazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi esclusivamente a mezzo della societa'. Nel caso che alcuno dei soci effettuasse vendite di prodotti od erogazione di servizi in violazioe di detto impegno, la societa' avra' diritto ad un indennizzo pari al doppio dell'iporto totale ricavato dal socio per tali operazioni.
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