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4. 1 la cooperativa ha, come suo scopo prioritario, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, ovvero in situazione di disagio. Tale scopo viene perseguito e realizzato attraverso la gestione di servizi sanitari e socio - sanitari, assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ad assicurare un'effettiva risposta ai bisogni dei cittadini con disabilita' e portatori di handicap, delle persone in condizioni di svantaggio neuro-psico-fisico e sensoriale, delle persone anziane e/o in eta' evolutiva, delle persone in situazione di disagio sociale, nonche' delle loro famiglie, in applicazione della legge regione campania no 11/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale contesto, la cooperativa promuove e tutela i diritti di queste persone; opera per rendere concreti i principi delle pari opportunita' e della non discriminazione delle fasce deboli; favorisce processi concreti di integrazione sociale e culturale, contrastando ogni forma di esclusione e di emarginazione; fa propri e agisce sempre, nell'espletamento della sua attivita' , in accordo ai principi di uguaglianza, imparzialita', diritto di scelta, continuita' assistenziale, partecipazione, efficacia ed efficienza. 4. 2 la cooperativa, essendo peraltro retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, e non perseguendo alcun fine di speculazione privata, ha l'ulteriore scopo di procurare ai suoi soci - in stretto nesso funzionale con queste finalita' di carattere sociale - continuita' d'occupazione lavorativa adeguatamente remunerata, nonche' di contribuire al miglioramento delle condizioni morali, sociali, economiche e professionali di essi e delle loro famiglie, da perseguire - in via principale - proprio attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa cooperativa e - in via mediata - attraverso lo svolgimento delle piu' varie attivita' collaterali ideate a servizio e in favore di questi. Per il raggiungimento dello scopo mutualistico interno, da realizzare attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa cooperativa, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, come necessario corollario del loro rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. 4. 3 i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici che intercorrono tra la cooperativa e i suoi soci, sono stabiliti - ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 no 142 e successive modificazioni - da apposito regolamento interno che viene predisposto ed eventualmente aggiornato - nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 del codice civile - dall'assemblea. 4. 4 la cooperativa, ricorrendone la necessita' e/o l'opportunita', puo' operare , senza alcun vincolo o limitazione, anche con soggetti terzi non soci. 5. 1 in relazione agli scopi della cooperativa, cosi' come definiti - nel loro complesso - all'articolo precedente e, in relazione ai requisiti che, cosi' come piu' oltre determinati, devono essere posseduti dai soci, nonche' in relazione agli interessi, alle aspirazioni e alle aspettative degli stessi, la cooperativa promuove, organizza, offre e gestisce, in tutto o in parte, sia direttamente e sia tramite qualsiasi altra struttura ad essa facente riferimento, sia stabilmente che in via temporanea, sia per conto proprio che per conto di terzi, sia direttamente che in regime di convenzione, sia sulla base di programmi di intervento propri e/o di progetti locali e nazionali, promossi anche dall'unione europea o da altri organismi internazionali, le seguenti attivita': a) prestazione di servizi di assistenza qualificata (con il lavoro conferito dai propri soci e, occorrendo, da ausiliari e lavoratori autonomi non soci) in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo , formativo ovvero riabilitativo, resi a domicilio oppure presso strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali o di qualunque altro genere, in favore di persone che per il loro grado di inabilita', sia fisica che psichica che sensoriale, piu' o meno temporanea, ovvero che per la loro eta' e per le loro condizioni di salute non sono capaci di far fronte in modo autonomo ed adeguato e neanche se assistiti in modo informale alle esigenze della propria vita quotidiana, siano esse di tipo sociale, assistenziale, sanitario, riabilitativo, e cosi' via; b) creazione, organizzazione e gestione, in proprio e/o per conto di istituzioni pubbliche o private, in accreditamento o in convenzione o a favore di clientela privata, di ambienti protetti come disciplinati dalla normativa nazionale e/o della regione campania (in applicazione dei nuovi lea di cui al dpcm del 12/01/2017 e s. M. I. ), quali - in via esemplicativa e non esaustiva - di strutture per portatori di handicap in eta' evolutiva e adulta, strutture per trattamenti residenziali di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva (rd1 intensivo) e/o estensiva (rd1 estensivo) e strutture per trattamenti residenziali per soggetti in eta' evolutiva (rd2); ovvero di: 1. Residenze sanitarie assistite (r. S. A. ) per disabili, adulti/anziani non autosufficienti, nello specifico: - - unita' di cura per persone adulte non autosufficienti (r3); - - unita' di cura per persone adulte affette da disturbi cognitivi e demenze (r2d); - - unita' di cura per persone adulte non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (rd3); - - unita' di cura per persone adulte non autosufficienti che richiedono elevata tutela sanitaria con continuita' assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore, integrata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera (r2) ; - - assistenza residenziale a minori e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico con particolari bisogni assistenziali; 2. Attivita' sanitarie a carattere residenziale per persone in stato vegetativo in speciali unita' di accoglienza permanente (s. U. A. P. - r1); 3. Centri diurni per assistenza sociosanitaria semiresidenziale a favore di persone disabili e/o adulte non autosufficienti; 4. "unita' di cure semiresidenziali per demenze" (srd) per assistenza semiresidenziale a persone affette da demenza; 5. Unita' di cure semiresidenziali per minori affetti da disturbi dello spettro autistico e/o disturbi della sfera cognitiva e relazionale; 6. "unita' di cure semiresidenziali di mantenimento" (sr) per assistenza semiresidenziale di lungo assistenza/mantenimento; 7. Case di comunita'; 8. Comunita' residenziali e le altre strutture sociali disciplinate dalla normativa regionale; 9. Comunita' per il "dopo di noi"; con correlata fornitura ai relativi ospiti di assistenza globale e continuativa e connesse prestazioni di servizi accessori; c) creazione, organizzazione e gestione, sia direttamente e sia per conto terzi, anche stipulando apposite convenzioni e previe intese ed accordi con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di poliambulatori, di consultori, di centri di prevenzione e di accoglienza, di laboratori per analisi cliniche e per la diagnostica strumentale; d) promozione, organizzazione e gestione, sia direttamente e sia per conto terzi , anche in convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di accompagnamento e di trasporto di disabili; e) organizzazione e gestione, in conto proprio o di terzi, anche in convenzione, di centri balneari e/o elioterapici, nonche' di soggiorni climatici marini, montani e/o termali, presso centri vacanze, residence o qualsiasi altra struttura idonea allo scopo, per fini riabilitativi e/o ricreativi, tanto in favore di disabili fisici o sensoriali e/o di portatori di malattie invalidanti e/o di soggetti anziani, minori o di qualunque fascia d'eta', nonche' delle loro famiglie, quanto in favore dei soci e delle loro stesse famiglie, non escluse comunque altre possibili attivita' di turismo e ricreazione sociale; f) promozione, coordinamento e gestione di corsi e progetti di formazione professionale e specialistica, nonche' sociale e culturale; di lezioni, conferenze e convegni, finalizzati anche al miglioramento e all'accrescimento professionale a medio/lungo termine dei soci, nonche' attivazione e conduzione di progetti di ricerca, anche affidati - in tutto o in parte - a soggetti attuatori terzi ed istituzione di borse di studio in materie attinenti all'attivita' sociale e/o ai settori di sua possibile attivita' ulteriore; g) creazione, organizzazione e gestione, sia diretta che affidata a terzi, di spacci cooperativi interni di prodotti alimentari e di articoli di vestiario e di prima necessita', aperti soltanto ai soci nonche' alle persone e, di riflesso, ai loro familiari, che usufruiscono dei servizi sanitari, socio -sanitari, assistenziali e riabilitativi prestati dalla cooperativa e/o che risultano ospiti degli ambienti protetti gestiti dalla cooperativa stessa. 5. 2 la cooperativa puo' inoltre svolgere qualunque altra attivita', nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi giuridici di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o anche semplicemente utili al perseguimento degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti o strumentali ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attivita' indicate puo' stipulare contratti, convenzioni, accordi, sia con enti pubblici che privati; puo' richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'unione europea, banche private e banche d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quanto altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. 5. 3 la cooperativa puo' anche provvedere alla costituzione di specifici fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e puo' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, no 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 5. 4 la cooperativa, inoltre, puo' emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c. C. . Cosi' come puo' assumere (e poi anche dismettere) partecipazioni ed interessenze in altre imprese, sia per stabile investimento e sia per necessita', anche prospettiche, funzionali allo svolgimento dell'attivita' dell'impresa cooperativa, ma mai per semplici fini speculativi ricollegabili soltanto ad un loro successivo collocamento sul mercato. 5. 5 la cooperativa puo' inoltre integrare e coordinare in modo permanente oppure per motivi e necessita' contingenti, la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi o di altre strutture sanitarie, socio-assistenziali, socio -educative ed affini alle medesime, anche promovendo entita' consortili, associazioni temporanee di impresa, joint venture e qualsiasi altro tipo di forma societaria prevista dalla legge. In particolare, la cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. E poi, ancora, puo' promuovere la creazione di nuove cooperative di produzione e lavoro e anche sociali, alle quali partecipare sia in veste di socio e sia in veste di soggetto promotore e di tutor, in quanto portatore di specifiche risorse e competenze in relazione all'ambito di attivita' di tali nuove cooperative.
Parole chiaveSanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Sociale - Onlus svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari. La classificazione ATECO 86.10.20 identifica l'attività: Ospedali e case di cura specialistici.
Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Sociale - Onlus è anche conosciuta con i nomi: "SANATRIX NUOVO ELAION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "SOCIETA ONLUS", "COOPERATIVA ONLUS", "SANATRIX NUOVO ELAION", "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA SANATRIX NUOVO ELAION", "COOPERATIVA SANATRIX NUOVO ELAION", "SOCIETA COOPERATIVA SANATRIX NUOVO ELAION" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANATRIX NUOVO ELAION".
Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Sociale - Onlus appartiene alla categoria "media impresa" per numero di dipendenti (tra 50 e 249 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 1.5 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.