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1. La societ ha per oggetto esclusivo l'attivit agricola di cui all'art. 2135 c. C. 2. In particolare la societ agricola svolge le seguenti attivit : la coltivazione del fondo; la silvicoltura; l'allevamento del bestiame; l'esercizio di attivit connesse alle precedenti. 3. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attivit dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 4. Si considerano "connesse" alle precedenti le attivit , svolte dalla stessa societ agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivit agricola esercitata, comprese le attivit di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonch le attivit di agriturismo. 5. Le attivit di valorizzazione, conservazione e commercializzazione non possono essere svolte dalla societ se dissociate dall'attivit di coltivazione del fondo o di allevamento. 6. Tutte le attivit della societ debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. 7. E' comunque vietato alla societ lo svolgimento di ogni attivit , che, ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, non considerata "attivit agricola". 8. E', infine, vietata alla societ ogni attivit di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonch ogni attivit di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e finanziaria nei confronti del pubblico, come disposto dal d. L. Vo 1 settembre 1993, n. 385, e dalle vigenti disposizioni in materia.
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