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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' d impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all inserimento ed all integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita' l impegno, l equilibrio, delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all apporto dei soci lavoratori, l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come sopra definita, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la gestione di strutture turistiche quali a mero titolo esemplificativo villaggi, strutture alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismo, bed & breakfast; - le prestazioni di lavoro nel settore delle manutenzioni e ristrutturazioni degli immobili, degli impianti e delle attrezzature; - le prestazioni di lavoro nei settori delle pulizie, facchinaggio, trasporto e logistica; - le prestazioni di lavoro nel settore della manutenzione del verde e della sistemazione idraulica e forestale; - la conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc. Mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche; - l'allevamento in strutture proprie, o in affitto o in comodato, del bestiame di qualunque tipo per la produzione di latte, carne, lana uova, pelli e quant'altro ottenibile anche come sottoprodotto; - le operazioni connesse alla coltura dell olivo e della vite, ivi compresa la produzione dei prodotti alle stesse correlati; - le operazioni connesse alle varieta' orticole, ivi compresa la produzione dei prodotti alle stesse correlati; - la raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e collocamento anche al minuto dei prodotti ottenuti nei terreni ed allevamenti condotti direttamente. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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