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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata. Attraverso la gestione della cooperativa i soci intendono conseguire il seguente scopo mutualistico: a) perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo ed alla formazione professionale di persone svantaggiate di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) della legge 381/91, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attivita' produttive; b) ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, offrire lavoro ai propri associati, ridurre la disoccupazione. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La cooperativa si configura a mutualita' prevalente e pertanto, nello svolgimento della propria attivita', si avvale in via prevalente degli apporti di lavoro dei soci. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa puo' operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci. L'assemblea dei soci decidera' circa l'impostazione dell'attivita' sociale, nell'interesse generale della cooperativa e dei suoi soci. (requisiti di mutualita') e' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualita' prevalente e, pertanto, cosi' come prevede l'art. 2514 c. C. , si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31. 01. 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. (svolgimento del rapporto mutualistico) i soci lavoratori, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della cooperative le proprie capacita' professionali, compatibilmente con lo stato di attivita' e di volume della stessa e con le modalita' stabilite dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno. Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verra' approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u. C. Del codice civile. Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento a parita', qualitative e quantitative, di scambio mutualistico. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi come definito all'articolo 4, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) eseguire lavori edili e servizi di edilizia in genere, carpenteria in ferro, idraulica, servizi di imbiancatura ed attivita' complementari, scavi, movimento terra; b) l'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del decreto n. 37/2008 e precisamente 1)lettera a - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 2)lettera c - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 3)lettera d - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 4)lettera e - impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 5)lettera g - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; c) svolgere attivita' di pulizie civili ed industriali, disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazioni; d) la prestazione di servizi di facchinaggio, magazzinaggio, carico e scarico e traslochi, nonche' delle relative operazioni sussidiarie e complementari; e) trasporto conto terzi; f) svolgere attivita' di cura e manutenzione del paesaggio, di aree verdi e di giardinaggio; g) svolgere operazioni di vigilanza in genere, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge; h) gestire in proprio o per conto terzi, aree cimiteriali, magazzini e impianti industriali, sportivi, balneari, campeggi turistici, strutture ricettive in genere e tutti i servizi connessi e complementari; i) provvedere alla gestione integrale di discariche in proprio e per conto terzi; l) lo svolgimento di attivita' agrituristiche, la gestione di spacci, mense, locali pubblici o esercizi per la somministrazione di cibi e bevande nel rispetto delle normative vigenti; m) la gestione di fondi rustici e la conduzione di attivita' agricole su terreni in proprieta', in concessione o in affitto dotandosi di tutte le risorse necessarie; n) la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, florovivaistici, zootecnici e artigianali; o) la gestione di allevamenti di animali di ogni genere ed equini in particolare, nonche' di maneggi e pensioni per cavalli; p) lo svolgimento di attivita' agricole, industriali, artigianali, edili, commerciali e di servizi affinche' il lavoro dei soci e la gestione dei risultati conseguiti siano finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; acquistare ed alienare aziende e rami aziendali, beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societa' preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; 4) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni; 5) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione e enti locali, nonche' da finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29. 9. 1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal r. D. L. 12. 3. 1936 n. 375, dalle leggi 7. 6. 1974 n. 216 e 23. 3. 1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al d. L. 3. 5. 1991 n. 143.
Parole chiaveL'area di business di Sant'angelo Società Cooperativa Sociale è il macrosettore Realizzazione costruzioni, settore Edilizia. L'attività economica con codice ATECO 43.39.01 è: Attività non specializzate di lavori edili (muratori).
Sant'angelo Società Cooperativa Sociale figura anche con le denominazioni: "SANT'ANGELO", "SOCIETA SANT'ANGELO", "COOPERATIVA SANT'ANGELO", "SOCIETA COOPERATIVA SANT'ANGELO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANGELO".
Sant'angelo Società Cooperativa Sociale è definita come "piccola impresa" secondo gli standard europei (tra 10 e 49 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.