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Art. 5 - regime mutualistico la cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Titolo iii scopo - oggetto - esercizio dell'attivita' art. 6 - scopo sociale la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e di ottenere, tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. Tale scopo verra' perseguito, attraverso una attivita' di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai seguenti ambiti: a) favorire la crescita e lo sviluppo individuale e collettivo, creandone i presupposti e le condizioni socio- sanitarie, educative e psicologiche; b) prevenire manifestazioni di disagio a livello del singolo e della comunita', strutturando interventi finalizzati, integrati e rispondenti alle diverse esigenze di sensibilizzazione, sostegno, cura accoglienza, educazione, assistenza, del contesto operativo di riferimento; c) realizzare iniziative di counseling e psicoterapia, orientamento e formazione per diverse fasce di eta' e tipologie di utenti; d) attivare e gestire scuole, centri, servizi e comunita' dirette alla prima accoglienza, all'educazione, riabilitazione, formazione e inserimento professionale dei minori a rischio e di altre fasce di emarginazione (disabili, tossicodipendenti, ex detenuti o simili); e) attuare servizi integrativi della vita familiare, scolastica, sociale (centri di ascolto per adolescenti, centri psico-pedagogici per il recupero sociale ed iniziative ricreativo-culturali per le diverse fasce di emarginazione, centri e iniziative di integrazione culturale per immigrati; laboratori di educazione al movimento psico-corporeo, creativita' e comunicazione globale di sviluppo, sviluppo della comunicazione affettiva e sessuale; f) attuare servizi di dopo-scolastici e/o di recupero, consulenza, assistenza, informazione, orientamento per bambini, ragazzi, insegnanti e genitori; g) servizi di consultazione per la terza eta' e centri socio-culturali per anziani; h) organizzare centri di valutazione psicodiagnostica e consulenza per l'orientamento scolastico professionale. La cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, si trovi in difficolta', nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attivita' educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione. Cio' attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse forme, alla attivita' ed alla gestione della cooperativa. I soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge 142/2001. La cooperativa potra' aderire a una o piu' delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Art. 7 - oggetto sociale 7. 1 - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'art. Precedente ed il campo in cui opera (art. 1, c. 1, lett. A) della legge 8 novembre 1991, n. 381), nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, potra' svolgere servizi educativi: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; a solo titolo esemplificativo, potra' svolgere: - servizi socio-educativi attraverso le seguenti attivita': - gestione di asili nido, sezioni primavera, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, pubbliche, private e paritarie, ludoteche, agrinido, agriludoteche, laboratori per bambini e adolescenti; * servizi socio-educativi e ricreativi per bambini, adolescenti e giovani; * realizzazione di servizi per anziani, per soggetti portatori di handicap, soggetti svantaggiati; * realizzazione di servizi di formazione ed informazione per giovani e adulti secondo il disposto dell'art. 1, c. 1, lett. A della legge 381/91; - gestione di spazi per bambini, adolescenti e giovani; * gestione di laboratori sociali; * gestione per conto proprio o per conto di enti pubblici o privati di centri di vacanza e soggiorno (turismo sociale), attivita' ludiche e ricreative , anche non residenziali verso minori; - servizio di assistenza al trasporto di minori e disabili; - attivita' di animazione sia invernale che estiva, attivita' didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un piu' ampio recupero dei minori o dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere; * gestione di strutture ricettive per soggiorni e vacanza per minori , anziani, disabili, adulti ed utenti nonche' la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attivita' educative, sportive, riabilitative, ricreative, culturali ed educative; - gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' di altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport, la musica ed il turismo sociale; - potenziamento e realizzazione di attivita' rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale; - attivita' di pet therapy e ippoterapia. * servizi di counseling- attivita' di mediazione familiare anche attraverso : * la promozione della conoscenza della mediazione familiare(convegni, incontri, divulgazione informativa) * l'apertura di un centro servizi per la mediazione(familiare, penale, lavorativa, ecc. ). * favorire la formazione professionale dei propri soci e dipendenti, tramite conferenze e corsi di aggiornamenti allo scopo di elevare la qualita' delle prestazioni ai sensi, con gli scopi e nelle forme previste dalla lettera a dell' art. 1 l. 381/1991; * l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, musicali, turistici e ricreativi e similari, mediante conduzione, gestione di impianti sportivi, biblioteche, complessi turistici o animazioni turistiche, altro similare al fine di contribuire all'educazione al miglioramento della salute ed alla elevazione intellettuale e morale dei fruitori. * gestire, sempre in appalto o convenzione, servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici e privati anche presso strutture degli stessi. Puo' altresi', gestire in convenzione con enti pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria; * svolgere qualunque altra attivita' connessa, affine o conseguente a tutte quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unita' immobiliari e qualsiasi altro bene mobile ed immobile e svolgere attivita' finanziaria necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi, nonche' fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: - assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , e comunque non come attivita' prevalente e mai ai fini del collocamento tra il pubblico
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