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Scopo mutualistico - lo scopo mutualistico che la societa' cooperativa intende perseguire, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita', senza finalita' speculative, e' quello di ottenere per i soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attivita' lavorativa, continuita' di occupazione, le migliori condizioni economiche sociali e professionali. La societa' cooperativa sociale ha, in particolare, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini con particolare riguardo all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati cosi' come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. - oggetto - la societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: - la gestione di servizi di interesse pubblico affidato dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati, quali: la gestione del verde pubblico, della pulizia dei locali e delle strade; dei servizi cimiteriali, della riscossione dei tributi; dei parchi; delle biblioteche, dei centri di aggregazione sociale; delle ludoteche, degli asili e dei baby parching, delle case di riposo per anziani, dei servizi di assistenza domiciliare integrata, dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani ed altre categorie svantaggiate; - la gestione di bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, discoteche e simili; - la gestione di palestre, piscine, centri benessere e termali con annesso trattamento di talassoterapia, sauna, bagno turco, massaggi, solarium; - la commercializzazione di beni e servizi di produzione propria e/o di terzi; - l'attivita' di trasporto di persone e cose ed il noleggio con e senza conducente; - l'attivita' di formazione nel campo del diritto tributario, societario e amministrativo e nel settore della gestione del personale; - la ideazione e gestione di corsi di formazione professionale anche indirizzati alle pubbliche amministrazioni; - l'attivita' nel campo turistico alberghiero, quale la gestione di complessi turistici, alberghi, moteles, ostelli, bed and breakfast; esercizi extra alberghieri, quali campeggi, agriturismo, centri vacanze. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potra', infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le previdenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese avente oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
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