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Articolo 3 la cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. In particolare scopo della cooperativa e' fornire beni o servizi utili agli associati a condizioni economicamente e qualitativamente vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Per perseguire il proprio scopo la cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': - lo svolgimento di servizi di segreteria in prevalenza a favore dei professionisti soci; - la gestione di uffici, attrezzature, beni di consumo e strutture organizzative comuni, atte allo svolgimento dell'attivita' professionale dei soci; - la gestione di immobili quali sede degli studi professionali dei soci; - provvedere all'acquisto e/o noleggio di software, hardware, supporti informatici, macchinari, attrezzature varie, per conto e/o a favore dei soci; - l'esecuzione di pratiche e servizi per conto ed a favore dei soci relativi alle formalita' di natura civilistica, fiscale ed amministrativa previste dalla legislazione in rapporto alla professione dei soci stessi; - la gestione di uno o piu' centri di elaborazione per il trattamento di dati ed informazioni di qualsiasi genere, utili al raggiungimento degli scopi sociali; - lo studio di procedure, programmi, software, nonche' lo sviluppo di ricerche utili ai soci; - l'organizzazione di banche dati di qualsiasi tipologia inerenti alle professioni dei soci; - gestire centri di assistenza contabile ed amministrativa, utilizzando i piu' moderni sistemi elettronici per la tenuta della contabilita'; - stipulare convenzioni con professionisti, societa' o centri di elaborazione dati, con altre organizzazioni professionali, enti o istruzioni, le cui prestazioni siano utili al raggiungimento degli scopi sociali; - organizzare corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione per i soci, i loro dipendenti ed i dipendenti della cooperativa; - prestare servizi di assistenza tecnico- informatica e telematica a favore dei soci. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura amministrativa immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte, ove necessario, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all?Ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate all'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste. Nell'espletamento del proprio oggetto, di cui in precedenza, la societa' potra' avvalersi di sedi periferiche che comunque faranno capo alla sede centrale dalla quale direttamente dipenderanno. La societa' puo' effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia; le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite mediante approvazione dei soci con apposita delibera.
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