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La cooperativa senza fine di lucro e con lo spirito mutualistico ha come oggetto la seguente attivita': - l'esercizio di autolinee, linee turistiche e di gran turismo in concessione, trasporti in italia e all'estero di persone e cose per conto proprio e di terzi, con automobili ed autopullmans, noleggio di auto pullmans con o senza autisti, noleggio da rimessa, acquisto, costruzione e gestione di autorimesse, rimessa di autobus e autovetture con conducente, previa licenza ed autorizzazione, dell'attivit di trasporto passeggeri mediante autonoleggio con conducente; - l'esercizio di attivita' di noleggio di veicoli di qualsiasi tipo, genere e portata, ivi compresi cicli, motocicli, motocarrozzette, veicoli a motore destinati a trasporto di persone, a trasporto di cose, trasporto promiscuo di persone e cose, rimorchi per trasporto di persone e per trasporto di cose, roulottes e caravans, il tutto con o senza autista; - servizi di accompagnatore turistico, assistenza passeggeri presso l'aeroporto, accompagnamento gruppi turistici e individuali con servizi di autonoleggio, servizi di disposizione, giri turistici con servizi di autonoleggio con conducente; formulazione itinerari turistici per persone individuali o gruppi con servizio di autonoleggio con conducente. - l'attivita' di noleggio e di rimessa per autoveicoli e mezzi di trasporto in genere, con prestazione di servizi accessori connessi quali ad esempio servizi di autofficina, lavaggio, riparazione nonche' di noleggio, montaggio e la riparazione di telefoni, autoradio e apparecchiature per auto in genere. La societa' potra' aderire ad organizzazioni di categorie nonch a consorzi. La societa' potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di credito e bancarie attive e passive, (ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle altre attivita' regolate dalle leggi n. 1 e n. 197 del 1991 e n. 385 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni), ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari. Potra' assumere, purche' non in via prevalente rispetto alle altre attivita' e non nei confronti del pubblico, quote e partecipazioni anche azionarie in altre societa' od imprese o consorzi d'imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La societa' potra' infine accordare avalli e fidejussioni, anche a favore di terzi. Potra' assumere appalti e svolgere attivita' sociali anche tramite l'assunzione e concessione di sub appalti. I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, comprese prestazioni di servizi rese nell esercizio di impresa. La societ pu svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa e' senza scopo di lucro ed retta e disciplinata dai principi delle mutualita'. Con delibera dell'organo amministrativo la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria nonche' ad organismi ed enti lavoratori della cooperativa. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantit delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o d impresa, attraverso il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dai predetti rapporti in qualsiasi forma instaurati derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte normativa o regolamentare. Nei rapporti mutualistici sar rispettato tra i soci il principio della parita' di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato" la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi ed il criterio di determinazione della relativa retribuzione sono contemplate dall'apposito regolamento aziendale, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento potr prevedere la riduzione dell'orario, la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato, il termine di comporto in caso di malattia e di infortunio, ogni altra condizione a tutela del rapporto e nel rispetto dei principi contenuti nello statuto dei lavoratori . Si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001 n. 142.
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